Rapporto tra appello principale perento e appello incidentale tardivo

Rapporto tra appello principale perento e appello incidentale tardivo


Processo amministrativo - Appello – Rapporto tra appello principale perento e appello incidentale tardivo – Individuazione.

      Nel processo amministrativo il principio sancito dall'art. 334, comma 2, c.p.c. e dall'art. 96, comma 4, c.p.a.- secondo cui se l'appello principale è dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo perde efficacia - si applica anche nel caso in cui l'appello principale e' dichiarato perento (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la questione all’attenzione del Collegio è se l’art. 334, comma 2, c.p.c. - secondo il quale se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia - richiamato espressamente e con la stessa formulazione dall’art. 96, comma 4 c.p.a., sia applicabile nel processo amministrativo anche nel caso in cui il ricorso principale sia estinto per perenzione.

Ha affermato il giudice di appello che se l’interesse tutelato con l’eccezionale impugnazione tardiva è quello di evitare tale rischio, e le impugnazioni indotte dall’esigenza di evitarlo, quando tale rischio viene meno perché l’appello principale non può essere esaminato nel merito, secondo la Corte, è illogico ritenere che una impugnazione (anomala) possa trovare tutela nell’ordinamento in caso di mancanza sopravvenuta del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità. Così l’”inefficacia”, prevista nel secondo comma, del ricorso incidentale tardivo va intesa come inammissibilità sopravvenuta dello stesso per difetto dell’interesse tutelato dall’ordinamento nel consentirne la proponibilità.

In definitiva, la Corte – pur decidendo su una fattispecie di ricorso principale improcedibile – spende argomentazioni di sistema valevoli in tesi per tutti i casi in cui l’appello principale non può esaminarsi nel merito, posto che in tutti questi casi il rischio paventato che avrebbe indotto la parte parzialmente soccombente ad impugnare, non viene ad esistenza. In tal modo, si procede ad una consistente limitazione della portata dell’eccezione ordinamentale che consente l’impugnazione oltre il termine e ad una riespansione delle regole generali sui termini per impugnare.

Si legano così le sorti dell’appello incidentale tardivo a quelle dell’appello principale ed il primo è tutelato nella misura in cui il secondo può sovvertire l’originaria sentenza impugnata, che il futuro appellante incidentale benchè parzialmente soccombente non avrebbe autonomamente impugnato e per la quale ha infatti lasciato decorrere i termini ordinari di impugnazione.

Ha aggiunto la Sezione che nel caso in cui nel processo amministrativo non può pervenirsi ad una decisione sul merito, l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo, prevista dall’art. 334, comma 2, c.p.c. e richiamata dall’art. 96, comma 4, c.p.a. solo per l’inammissibilità, vale, in ipotesi, per tutti i casi enucleati in cui l’appello principale non può essere deciso nel merito, venendo altrimenti meno il presupposto in presenza del quale è tutelato l’interesse dell’appellante tardivo.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri