Rapporti tra sindacato giurisdizionale del giudice della prevenzione, poteri prefettizi e sindacato del giudice amministrativo

Rapporti tra sindacato giurisdizionale del giudice della prevenzione, poteri prefettizi e sindacato del giudice amministrativo


Informativa antimafia – Controllo giudiziario – Rigetto istanza di applicazione della misura del controllo giudiziale – Influenza sull’interdittiva – esclusione – ratio.

  É legittimo il diniego di revoca della misura interdittiva chiesto sul rilievo che il giudice della prevenzione ha respinto l’istanza di applicazione della misura del controllo giudiziale ex art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo non sussistenti i presupposti tentativi di infiltrazione mafiosa, e ciò in quanto il giudice della prevenzione non può effettuare alcuna valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto, la cui delibazione è invece rimessa al Giudice amministrativo (1).
 

(1) Ha ricordato la Sezione che la Cassazione ha esaminato i rapporti tra sindacato giurisdizionale penale e poteri prefettizi e del giudice amministrativo e ha recentemente precisato che vanno esclusi in capo al Tribunale di prevenzione, poteri di controllo dei presupposti della interdittiva antimafia, venendo altrimenti ad introdursi nel sistema una duplicazione del controllo sulla legittimità della misura interdittiva e segnatamente sulla sussistenza o meno dei presupposti (Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 2019, n. 26342).

Ciò implica che il giudice della prevenzione, chiamato a decidere sull’ammissibilità di tale misura di salvaguardia della continuità aziendale, debba misurare, come stabilito al comma 1 dell’art. 34 bis del testo unico antimafia, il grado di condizionamento mafioso sull’impresa per verificarne il carattere occasionale, rimanendo esclusa dal sindacato del Tribunale della prevenzione ogni valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto, la cui delibazione è invece rimessa al Giudice amministrativo, come espressamente previsto dal medesimo comma 6 dell’art. 34 bis (Cass. pen., ss.uu. 19 novembre 2019, n. 46898).

La decisione del Tribunale della Prevenzione in ordine all’ammissione al controllo giudiziario deve, infatti, considerarsi alla stregua di un fatto rilevante che giustifica da solo, ovvero unitamente ad altri elementi, la proposizione dell’istanza di aggiornamento dell’informazione antimafia, restando pur sempre rimessa al Prefetto competente la valutazione in ordine al “venir meno” delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 91, co. 5, ult. parte testo unico antimafia).

In altre parole, come già rilevato da questa Sezione, l’instaurazione innanzi al Tribunale di prevenzione del procedimento per l’ammissione alla misura del controllo giudiziario “gemma da quello che ha condotto all’adozione dell’interdittiva, presupponendolo”, e mira esclusivamente a verificare se l’impresa che ne è stata attinta sia stabilmente sottoposta al condizionamento della criminalità organizzata (Tar Napoli, sez. I, 2 novembre 2018, n. 6423; Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2018, n. 3268).

Né è possibile attribuire alla pronuncia del Tribunale di prevenzione valore di giudicato vincolante nel procedimento amministrativo prefettizio ovvero nel susseguente giudizio amministrativo avverso la decisione prefettizia, in quanto, a prescindere dalla questione dell’impugnabilità della sentenza del Tribunale della prevenzione (risolto positivamente dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, cfr. da ultimo Cass. pen., ss.uu., 19 novembre 2019, n. 46898), tale eventuale effetto potrebbe al più riguardare i fatti, ma non anche le valutazioni su di essi che, come detto, rientrano nella competenza dell’autorità prefettizia, la cui valutazione può essere contestata innanzi al Giudice amministrativo nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità a questi demandata.

Peraltro il procedimento giurisdizionale innanzi al Tribunale della prevenzione si svolge con rito camerale ex art. 127 c.p.p. e, come rilevato dalla convenuta Prefettura, non presenta il medesimo approfondimento istruttorio dell’ordinario processo penale, posto che in sede di prevenzione non vengono in rilievo questioni attinenti all’accertamento di responsabilità penali, ma si ha riguardo all’attività delle imprese e alla loro attitudine ad agire senza condizionamenti.

Siffatta ricostruzione sistematica evidenzia anche l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta da parte ricorrente - che ha lamentato la violazione dei principi in tema di non discriminazione, diritto di difesa e libertà di impresa - dovendosi ritenere che il sistema non determini affatto una sorta di “vicolo cieco” per le imprese, le quali dispongono invece di un doppio binario di tutela: potendo esse adire la giurisdizione ordinaria, al fine di conseguire l’ammissione alla misura del controllo giudiziario e ricorrendo alla giurisdizione amministrativa per contestare il presupposto provvedimento interdittivo antimafia.

Eventuali diversità di valutazioni tra le giurisdizioni in ordine agli stessi fatti, del tipo di quella verificatasi nella fattispecie, non determinano conflitti di giudicati (peraltro non ancora formatisi), trattandosi di giudizi aventi, come ripetuto, natura, oggetto e finalità differenti.

La conseguenza di tale reciproco rapporto di autonomia tra gli ambiti di valutazione del Tribunale della prevenzione e del Giudice amministrativo dovrebbe - a parere del Collegio, ma senza con ciò voler invadere altrui ambiti di valutazione e prerogative decisionali - indurre a ritenere che il Tribunale della Prevenzione possa ammettere la misura del controllo giudiziario richiesta dalla stessa impresa interessata, sia in tutti i casi in cui gli elementi vagliati raggiungano la predetta occasionalità sia anche ove si attestino ad un livello inferiore rispetto a tale soglia.

Ciò che al Tribunale della prevenzione sembra essere precluso – secondo la ricostruzione operata dalla stessa Corte di Cassazione – è invece la facoltà di estendere il proprio ambito valutativo alla delibazione degli stessi presupposti per l’adozione del provvedimento prefettizio, attività invece riservata al Giudice amministrativo.

Diversamente argomentando - ritenendo cioè che il Tribunale della prevenzione possa rigettare la misura del controllo giudiziario qualora non ravvisi nemmeno l’occasionalità del pericolo – potrebbe effettivamente determinarsi un pregiudizio all’impresa che, da un lato, si troverebbe inibita nella sua attività dalla perdurante efficacia del provvedimento interdittivo e, dall’altro, non potrebbe usufruire di una misura, il controllo giudiziario, volta salvaguardare il compendio aziendale.

Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato.

 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri