Rapporti fra il controllo giudiziario favorevolmente conclusosi ed il successivo procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia

Rapporti fra il controllo giudiziario favorevolmente conclusosi ed il successivo procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia


Informativa antimafia - Controllo giudiziario - Esito favorevole - Riflessi sul successivo procedimento di aggiornamento dell'informativa antimafia

 

 

La conclusione favorevole del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 non è di per sé ostativo a che il Prefetto, in sede di aggiornamento dell'informativa ai sensi dell’art. 86, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 159/2011, possa confermare l’informativa antimafia disposta antecedentemente alla sottoposizione al controllo. (1)

Nel procedere all'aggiornamento, il Prefetto deve individuare, dandone puntualmente conto in motivazione, quali siano i fatti, anche verificatisi nel periodo di durata del controllo stesso, da cui desumere il persistente rischio di infiltrazioni mafiose e ponderare la rilevanza di questi fatti con il percorso compiuto dall’imprenditore nel periodo di controllo, con la sua storia e con le ragioni che hanno motivato l’informativa antimafia originaria emessa a suo carico. (2) 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri