Raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale nel nuovo Codice appalti

Raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale nel nuovo Codice appalti


Gara – Raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale – Art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016 – Indicazione prestazione principale e secondaria –  Mancanza nel bando – Conseguenza. 

 

         La distinzione tra - e la stessa configurazione di - raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, ex art. 48, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,   con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quella/e secondaria/e; pertanto, ove, invece, la lex speicialis di gara  non rechi la suddetta distinzione, indicando quale oggetto dell’affidamento un servizio unitario, pur articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione - come orizzontale – di un raggruppamento concorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti (correlati alla menzionata necessaria distinzione ad opera del bando delle prestazioni oggetto di affidamento) per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale (1). 

 

(1) Ha chiarito il Tar Salerno che l’indicazione nell’offerta delle imprese ricorrenti delle singole parti dell’unitario servizio, la cui esecuzione è demandata alle imprese raggruppate, lungi dal contraddire la suddetta auto-qualificazione del raggruppamento ricorrente come orizzontale (che, ai sensi del comma 2 dell’art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016, presuppone che gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), risponde alla prescrizione di cui all’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale “nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.


Anno di pubblicazione:

2016

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, RAGGRUPPAMENTO temporaneo di imprese

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri