Provvedimenti sanitari per la prevenzione della brucellosi bovina

Provvedimenti sanitari per la prevenzione della brucellosi bovina


Animali  - Brucellosi – Prevenzione - Discordanze rilevanti fra test sierologici eseguiti in vivo – Conseguenza. 

 

         In materia di prevenzione delle infezioni da brucellosi bovina, a fronte di discordanze rilevanti fra test sierologici eseguiti in vivo (SAR Ag-RB, sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala, e FdC-mi, fissazione del complemento), nonché a fronte di macroscopici riscontri confliggenti forniti dai test batteriologici eseguiti post mortem, le sieropositività scaturite dall’applicazione di uno soltanto dei previsti metodi diagnostici in vivo (SAR Ag-RB, considerato recessivo dalla o.m. 28 maggio 2015 rispetto a quello FdC-mi) sono, di per sé sole, insuscettibili di legittimare l’automatica soppressione dei capi di bestiame sospetti, ma richiedono, piuttosto, l’espletamento di adeguati approfondimenti istruttori, anche mediante interpello del competente Centro di referenza nazionale per le brucellosi, pur allorquando l’allevamento sia risultato interessato da precedenti casi di sieropositività (smentiti però dai menzionati test batteriologici post mortem). Un simile approccio riviene dalla doverosa conformazione dell’agere amministrativo ai basici canoni euro-unitari e nazionali di ragionevolezza e proporzionalità, in rapporto ai quali l’abbattimento dei bovini risultati sieropositivi alla sola SAR Ag-RB si presenta a guisa di misura abnorme e ingiustificata, ove non suffragata da riscontri certi e oggettivi; né è in grado di scalfire sostanzialmente il principio di precauzione sanitaria, stante l’adeguatezza delle misure temporanee di isolamento dei capi di bestiame sospetti di infezione (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che il disposto abbattimento dei cennati capi di bestiame risultati sieropositivi (soltanto) alla SAR si presenta a guisa di misura abnorme e ingiustificata, ove non suffragata da riscontri certi e oggettivi. Ed invero, esso rimane insuscettibile di scalfire sostanzialmente l’evocato principio di precauzione sanitaria, stante l’adeguatezza della disposta misura dell’isolamento, «utilizzabile anche per seguire la eventuale evoluzione sintomatica dei capi bovini, e poi eventualmente trarre le valutazioni definitive» (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 3777 del 2020).

Nel contempo, non arriva a vanificare le risultanze delle eseguite prove sierologiche, limitandosi ad esigere unicamente una rigorosa attività di controanalisi attraverso l’impiego di uno o più dei metodi diagnostici supplementari declinati nel citato rapporto ISS n. 05/21, nonché attraverso l’eventuale coinvolgimento del competente Centro di referenza nazionale per le brucellosi (ove dette controanalisi non fossero direttamente espletabili dall’IZSM). 

Infine, non è da reputarsi in radice precluso dal disposto del secondo capoverso, lett. c, dell’Allegato 1 all’o.m. 28 maggio 2015, che àncora l’esperimento di supplementi diagnostici, anche mediante coinvolgimento del Centro di referenza nazionale per le brucellosi, ai soli casi di positività alla SAR e negatività alla FdC rilevati in «allevamenti non infetti». 

Una interpretazione estensiva della norma richiamata (anche alle ipotesi di allevamenti infetti), che sia ispirata ai cennati principi di ragionevolezza e proporzionalità e volta a contemperare le primarie e indefettibili esigenze di precauzione sanitaria con le pur apprezzabili esigenze di tutela degli interessi economico-imprenditoriali dell’allevatore, non risulta, infatti, infrangersi irrimediabilmente contro il suo tenore letterale. 

D’altronde, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale improntato all’operatività del principio di gerarchia delle fonti (Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2005, n. 2034; 2 marzo 2009, n. 1169; sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 812; sez. V, 28 settembre 2016, n. 4009; sez. VI, 24 ottobre 2017, n. 4894; sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5753; Tar Napoli, sez. VII, 18 luglio 2017, n. 3838), la previsione subprimaria in parola, ove interpretata nel senso di imporre all’allevatore, attraverso la misura immediata dell’abbattimento, senza il ricorso ad opportuni approfondimenti istruttori, un sacrificio patrimoniale abnorme rispetto alla controvertibilità delle evidenze epidemiologiche acquisite, andrebbe disapplicata dall’adito giudice amministrativo, in quanto confliggente con i fondamentali principi di buon andamento dell’attività amministrativa. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

ANIMALI e vegetali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri