Prosecuzione e riassunzione del processo interrotto

Prosecuzione e riassunzione del processo interrotto


Processo amministrativo – Interruzione del giudizio – Riassunzione  e prosecuzione – Termine. 

     Il termine per la prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto è quello di novanta giorni, di cui all'art. 80, comma 3, c.p.a., in quanto l'art. 80 detta una disciplina autonoma e unitaria individuando un unico termine per entrambe le ipotesi, con la conseguenza che a tali istituti non sono applicabili le disposizioni del codice di procedura civile (1). 
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(1) Ha chiarito la sezione che l’art. 80, co. 2, cod. proc. amm. – secondo cui è facoltà della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo di proseguire il giudizio presentando una nuova istanza di fissazione dell’udienza – ha introdotto una modalità semplificata per tale parte, a differenza del terzo comma dello stesso articolo 80, che pone “a cura della parte più diligente” l’onere di riassumere secondo le diverse modalità ivi prescritte, fermo restando il termine di novanta giorni previsto per tutte le parti, come del resto confermato proprio dall’inciso su riportato riferito a tutte le parti del giudizio (“a cura della parte più diligente”). 

E’ stato osservato che nel nuovo codice del processo amministrativo la disciplina dell’estinzione, della prosecuzione e della riassunzione del giudizio ha acquisito carattere di autonomia, avendo trovato nell’art. 80 una unitaria e compiuta regolamentazione, in coerenza con le esigenze di celerità che lo caratterizzano stante la tutela degli interessi pubblici coinvolti, come da principi espressi dal Consiglio di Stato con le decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3/2010 e n. 28/2014 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 30 aprile 2015, n.2193). 

Si è, pertanto, ritenuta non più applicabile al processo amministrativo la disciplina degli istituti della prosecuzione e della riassunzione stabilita dal codice di procedura civile, tenuto conto che l’articolo 39 cod. proc. amm. stabilisce che le disposizioni del codice di procedura civile si applicano solo per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, e inoltre in quanto compatibili o espressione di principi generali;  indiretta conferma, sul piano sistematico, dell’insussistenza di una lacuna – e della coerenza interna dell’autonoma e completa disciplina contenuta nell’art. 80 anche per quanto attiene all’unico termine di novanta giorni per la prosecuzione/riassunzione – è la circostanza per cui la (presunta) lacuna sarebbe colmata con il rinvio ad una disposizione che introdurrebbe, in maniera distonica, il diverso termine di tre mesi (i.e: l’art. 305 cod. proc. civ.). 

A chiusura del sistema, del resto, il codice del processo amministrativo, entrato in vigore in data successiva alla l. n. 69/2009, contiene un’unica disposizione transitoria nell’art. 2 dell’Allegato 3, riferita esclusivamente ai termini in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice (“Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti”). 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri