Progressione di carriera del personale stabilizzato della Consob

Progressione di carriera del personale stabilizzato della Consob


Autorità amministrative indipendenti - Consob - Dipendenti – A tempo determinato – Stabilizzazione – Riconoscimento anzianità maturata nel rapporto a tempo determinato – Limiti. 


     
Per accedere allo scrutinio finalizzato alla promozione del dipendente a tempo determinato della Consob alla qualifica di funzionario di 1^ costituisce requisito essenziale l’aver maturato quattro anni di anzianità nella qualifica di funzionario di 2^, per cui, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per la stabilizzazione, è ininfluente il servizio prestato prima dell’acquisizione di tale ultima qualifica;  l’anzianità nella qualifica decorre dalla immissione in ruolo, ovvero da un dato puramente formale rappresentato dall’atto di nomina (1)

 

(1) La Sezione ha chiarito che l’appellante ha dedotto che il mancato riconoscimento del servizio prestato a titolo precario si porrebbe in contrasto con il diritto euro unitario e in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio in data 28 giugno 1999, ma l’argomentazione non è idonea a influire sulle conclusioni raggiunte.
Ad avviso della Sezione la violazione del diritto euro unitario da parte dell’amministrazione che agisca nell’esercizio di poteri autoritativi si risolve pur sempre in un vizio del provvedimento amministrativo adottato, con la conseguenza che la violazione va fatta valere negli ordinari termini decadenziali (Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874; id. 15 febbraio 2012, n. 750; id. 31 marzo 2011, n. 1983; id. 22 novembre 2006, n. 6832 e n. 6833; id., sez. V, 2 luglio 2018, n. 4040; id., sez. III, 8 settembre 2014, n. 4538).
​​​​​​​D’altra parte, per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in mancanza di una specifica disciplina euro unitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro stabilire “le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale” (Corte Giust. UE 16 dicembre 1976, in C-33/76) e che non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico euro unitario (principio di effettività). Con riguardo al suddetto principio si è ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione Europea la fissazione di termini di ricorso ragionevoli (come devono giudicarsi quelli applicabili nella fattispecie) posti a pena di decadenza, in quanto essa costituisce espressione del fondamentale principio di certezza del diritto (Corte Giust. UE 10 luglio 1997, in C-261/95; id. 28 novembre 2000, in C-88/99; id. 12 dicembre 2002, in C-470/99; id. 17 giugno 2004, in C-30/02). 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SOCIETÀ, intermediazione finanziaria, CONSOB

AUTORITÀ amministrative indipendenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri