Progetti di investimento Inail in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Progetti di investimento Inail in materia di salute e sicurezza sul lavoro


Contributi e finanziamenti - Incentivi alle imprese - Progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Inail – Diniego – Sindacabilità – Limiti.

 

            Il sindacato sulle controversie, relative alla mancata ammissione al finanziamento INAIL, si risolve in un giudizio sulla correttezza dell’apprezzamento e, quindi, sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica riservata all’Istituto in sede di valutazione del progetto, condotto in base a criteri congrui rispetto alla finalità e all’efficacia dell’intervento proposto (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che l’INAIL è l’ente pubblico parastatale (l. 20 marzo 1975, n. 70, tabella I), predisposto e integrato dallo Stato (art. 38, comma 4, Cost.), erogatore di servizi (art. 55, comma 1, l. 9 marzo 1989, n. 88), che esercita l’assicurazione sociale (art. 1886 cod. civ.) in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (art. 126, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs 30 giugno 1994, n. 479).

Ha anche competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 1, d.lgs 9 aprile 2008 n. 81), con peculiare riferimento allo svolgimento delle “attività promozionali”, tra le quali rientra il finanziamento di progetti di investimento per il miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro, erogabili in favore delle piccole, medie e micro-imprese (art. 11, comma 1, lettera a), e comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

L’avviso pubblico quadro del 2013 indetto dall’INAIL e concernente “Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” indica l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto alle condizioni preesistenti, riscontrabili in base a quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Nel dettaglio, è stata prevista la concessione degli ausili finanziari in questione, previa domanda telematica, con procedura valutativa c.d. a sportello, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, alle imprese classificatesi in ordine cronologico di arrivo, sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL, nei limiti della capienza massima del finanziamento prestabilito regione per regione, senza stilare alcuna graduatoria stricto sensu, ma con pubblicazione sul portale di un mero elenco delle ditte “prenotate” al finanziamento (artt. 2 e 13 dell’avviso pubblico).

Nel caso di specie, oggetto del finanziamento richiesto dalla società ricorrente è un progetto di investimento, tra quelli contemplati nell’articolo 5 dell’avviso pubblico, concernente le ristrutturazione e/o la modificazione dell’impiantistica (progetto tipo a) dell’allegato 1 dell’avviso), che comporta il miglioramento delle condizioni di lavoro di n. 9 addetti interessati, su un totale di occupati pari a n. 49 unità, talché l’intervento riguarda parte della produzione e parte dei lavoratori e il termine di raffronto per apprezzare il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro è evidente.

Non viene dunque in evidenza un progetto d’investimento, che determina l’installazione e/o la sostituzione di macchine e/o attrezzature, con nuove messe in servizio dopo la data del 21 settembre 1996 (progetto tipo b) dell’allegato 1 dell’avviso). Solo per questi ultimi progetti è stata richiesta la dimostrazione della rottamazione o vendita/permuta delle macchine, attrezzature o dispositivi da sostituire, epperò nella sola successiva “fase di rendicontazione” (e non già nella “fase di amissione”).

Segnatamente, l’innovazione impiantistica, per cui è stato chiesto il finanziamento dell’INAIL dalla impresa ricorrente, consistente nell’introduzione nel ciclo di produzione di una “macchina semovente” e di due stampi, che coinvolgerà n. 9 unità lavorative e va ad affiancarsi alla tradizionale produzione mediante “banchi vibranti fissi”. Tale intervento comunque comporta un miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto alle condizioni preesistenti, ben riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali (articolo 1 dell’avviso pubblico).

In giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 11 giugno 2018, n. 3503), si è affermato che il sindacato sulle controversie, relative alla mancata ammissione al finanziamento INAIL, si risolva in un giudizio sulla correttezza dell’apprezzamento e, quindi, sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica riservata all’Istituto in sede di valutazione del progetto, condotto in base a criteri congrui rispetto alla finalità e all’efficacia dell’intervento proposto.

Nel caso di specie, sussiste il denunciato scorretto apprezzamento tecnico-discrezionale, in quanto il progetto d’investimento presentato dalla società ricorrente è in linea con le previsioni stabilite dall’avviso pubblico, che hanno come precipua finalità la riduzione dell’esposizione a rischio dei lavoratori (art. 1-Finalità; art. 5-Progetti ammessi a contributo).

V’è peraltro il censurato vizio di motivazione del provvedimento di diniego (art. 17, ultimo comma, dell’avviso pubblico).

Da un lato, non appare molto chiaro (anche per ragioni lessicali) il percorso argomentativo seguito dall’Istituto nel provvedimento finale, con riferimento alle puntuali osservazioni argomentate (e documentate) dell’impresa istante. Dall’altro lato, il provvedimento finale è motivato in senso divergente rispetto al proprio precedente atto interlocutorio di diniego, dal ché emerge la censurata illogicità degli atti e il travisamento di quanto stabilito nell’allegato n. 1, a proposito della dimostrazione e della documentazione circa la sostituzione del macchinario, poiché ne è stata richiesta la comprova, in una fattispecie non prevista.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri