Presupposti per l'applicazione del rito superaccelerato

Presupposti per l'applicazione del rito superaccelerato


Processo amministrativo – Rito appalti – Rito superaccelerato ex comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. – Presupposto - Netta distinzione tra fase di ammissione o di esclusione e fase di aggiudicazione.

 

        Il rito cd. “specialissimo” o “super speciale”, previsto al comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. per l’impugnazione dei provvedimenti contemplati dal precedente comma 2 bis, si applica solo nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che nei casi in cui, invece, la suddetta distinzione non è ravvisabile, “le esigenze di rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili dai protagonisti della gara divengono attuali solo nel momento in cui il procedimento è giunto alla fase di aggiudicazione definitiva, soggetta all’usuale rito, pur speciale, disciplinato dai restanti commi dell’art. 120 c.p.a.”.
In termini, Cons. St., ord., sez. V, 14 marzo 2017, n. 1059, secondo cui “la novella all’art. 120 disegna per le gare pubbliche un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda”.
In difetto della contestuale ricorrenza di tutti i presupposti per la concreta applicazione della prescrizione processuale relativa al cd. rito superaccelerato, deve ritenersi che la medesima si riveli inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e cioè un sistema a duplice sequenza, “disgiunto per fasi successive del procedimento di gara”.
A tali dirimenti considerazioni si aggiunge quella per cui i dubbi circa l’applicazione delle nuove regole processuali debbono essere risolti preferendo l’opzione ermeneutica meno sfavorevole per l’esercizio del diritto di difesa (e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24 e 113)” (Cons. St., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4994).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri