Poteri del giudice dell’ottemperanza su debiti pecuniari

Poteri del giudice dell’ottemperanza su debiti pecuniari


Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza – Poteri del giudice - Eccezione di avvenuto pagamento della sorte – Verifica dell’inadempimento – Possibilità.

     Il giudice dell'ottemperanza, se non può esaminare censure relative al debito portato dal titolo esecutivo, può verificare se sussista il presupposto dell'inadempimento a seguito dell'eccezione di avvenuto pagamento della sorte sollevata dall'amministrazione debitrice (1).
 

(1) Ha chiarito la Sezione che gli unici pagamenti rilevanti in sede di giudizio ottemperanza come fattori estintivi, deducibili e conoscibili senza entrate in conflitto con il giudicato portato dal provvedimento monitorio (Cons. St., sez. V, n. 1645 del 2014), sono soltanto quelli successivi alla formazione del titolo, in quanto Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto concerne non soltanto l’esistenza del debito e la sua causale, ma altresì il suo ammontare a quella data (Cons. St., sez. V, n. 1609 del 2015); 
il debitore che assuma di avere interamente adempiuto al pagamento del debito e che, ciononostante, non abbia né contestato la successiva cessione del credito (in tesi già pagato), né abbia opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario, non può allegare nel giudizio di ottemperanza l'esistenza di pagamenti liberatori anteriori, ed è tenuto al pagamento delle somme portate dal decreto non opposto, salva la ripetizione dell'indebito.

 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri