Portabilità della previdenza complementare nell’ordinamento militare

Portabilità della previdenza complementare nell’ordinamento militare


Militari, forze armate e di polizia - Pensione - Previdenza complementare - Transiti da un Corpo militare dello Stato ad un altro - Portabilità.

 

            Nell’ordinamento militare vige la regola della portabilità della previdenza complementare (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che un militare che transiti da un Corpo militare dello Stato ad un altro (ivi inclusa la Guardia di finanza), senza soluzione di continuità, ha il diritto di non perdere la complessiva posizione previdenziale, anche complementare, maturata nel Corpo di provenienza Ha precisato la Sezione che l’art. 1913 del codice dell’ordinamento militare richiama espressamente, quanto alla previdenza complementare, il d.lgs. n. 124 del 1993 (“Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124…”): ne consegue che l’esegesi giurisprudenziale relativa a tale disciplina normativa, per una scelta operata direttamente dal codice dell’ordinamento militare, si estende per relationem anche all’impiego militare Tanto in coerenza con il generale principio di specificità ed autosufficienza dell’ordinamento militare, secondo cui tale ordinamento (e, in particolare, lo statuto del personale militare) è costituito dalle sole norme recate dal codice ovvero da esso richiamate, oppure da leggi speciali che espressamente vi deroghino.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri