Piano faunistico venatorio territoriale

Piano faunistico venatorio territoriale


Caccia – Piano faunistico venatorio regionale – Competenza legislativa residuale della Regione – Competenza esclusiva statale in materia di ambiente – Art. 10, comma 5, l.reg. Molise n. 19 del 1993 - Tutela di interessi dominicali e non ambientali – Violazione art. 117, comma 2, lett. s, Cost. – Manifesta infondatezza

 

Trattandosi di una norma sul procedimento volta a tutelare interessi essenzialmente dominicali, il disposto di cui l’art. 10, comma 5, l.reg. Molise n. 19 del 1993 esula dalla materia di competenza esclusiva prevista dall’art. 117, comma 2 lett. s), Cost., e comunque deve essere letto congiuntamente alle prescrizioni degli artt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990 e dell’artt. 11 del T.U. Espropriazioni, che consentono la pubblicazione, quale forma di comunicazione alternativa alla notificazione individuale, in riferimento ad ipotesi in cui risulta eccessivamente impegnativo e complesso provvedere alla notificazione individuale, la qualcosa non è specificamente oggetto di contestazione con il ricorso (1).

 

(1) Il Tar ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale che, in materia di Piano faunistico venatorio territoriale, consente all’amministrazione procedente di optare per la pubblicazione della deliberazione che individua il perimetro delle zone da vincolare in alternativa alla sua notificazione individuale, innovando la disciplina contenuta nell’art. 10, comma 13, della l.157/1992 che prevede un duplice adempimento procedimentale (pubblicazione e notificazione).

Il Tar ha osservato che se pure è vero che la caccia costituisce “materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.” e che è “necessario, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi” (Corte Cost. n. 139 del 2017), è però parimenti vero che, nel concreto caso di specie, non vengono in rilievo norme poste a presidio di interessi propriamente ambientali, dal momento che il legislatore regionale ha introdotto prescrizioni di tipo essenzialmente procedimentale, volte a regolare le modalità di apposizione dei vincoli sui suoli, nell’interesse esclusivo dei privati proprietari incisi dalle scelte di piano.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CACCIA e protezione della fauna, PIANO faunistico venatorio regionale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri