Ottemperanza nei confronti di enti locali in dissesto

Ottemperanza nei confronti di enti locali in dissesto


Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Enti locali in dissesto - Ricorsi promossi per l’esecuzione di giudicati successivi alla dichiarazione di dissesto - Inammissibilità.

 

La dichiarazione di dissesto degli enti locali rende inammissibili i ricorsi promossi per l’esecuzione di giudicati successivi alla dichiarazione di dissesto, anche se relativi a fatti o atti di gestione anteriori (1).

(1) Il Cga ha ricordato i propri precedenti (Cons. giust. sic. 9 luglio 2018, n. 382; Id. 2 maggio 2017, n. 203; id. 3 giugno 2015, n. 423. Negli stessi termini anche Cons. St., sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141) secondo cui la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.

Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima.

Il Cga ha affermato di non condividere la diversa tesi giurisprudenziale secondo cui i crediti derivanti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore.

Ha ancora ricordato il Cga che la ricostruzione interpretativa cui ha aderito trova avallo non solo in recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ma anche negli indirizzi espressi da parte della Corte costituzionale (21 giugno 2013, n. 154), relativa alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma (art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, d.l. n. 2/2010, conv. in l. n. 42/2010 nella parte in cui dispone, “ai fini di una corretta imputazione del piano di rientro”, che il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del d.l. n. 112 del 2008 “si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”).

La Corte ha ribadito che “in una procedura concorsuale - tipica di uno stato di dissesto - una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione”.

Secondo la Corte, sarebbe infatti “irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l'obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [….] dagli effetti del debito pregresso [….]”.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri