Ordinanza del Presidente della Regione Toscana che consente il rientro in Toscana dalle altre regioni, solo a coloro che hanno il Regione il medico di base

Ordinanza del Presidente della Regione Toscana che consente il rientro in Toscana dalle altre regioni, solo a coloro che hanno il Regione il medico di base


Covid-19 – Toscana – Rientro in Toscana solo a coloro che hanno il Regione il medico di base – Illegittimità. 

 

     È illegittima l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 3 del 22 gennaio 2021 nella parte in cui consente il rientro in Toscana, presso la propria abitazione, dalle altre regioni, soltanto a coloro che hanno nel territorio regionale il proprio medico di base (1). 

 

 

(1)  Ha chiarito la Sezione che la ratio dell’ordinanza del Presidente della Regione Toscana sarebbe di evitare un sovraccarico del servizio sanitario regionale, in quanto le persone ospiti nelle seconde case, in caso di necessità, sarebbero costrette, in assenza dell’assistenza e del filtro del medico di base, a rivolgersi direttamente al pronto soccorso dell’ospedale di zona. 

Ha aggiunto la Sezione che l’art. 1, comma 16, d.l. n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) riserva di regola allo strumento del d.P.C.M., previsto dall’art. 2, d.l. n. 19 del 2020, eventuali interventi limitativi della circolazione delle persone tra le varie regioni italiane. 

Dunque, nell’ambito della gestione della pandemia da Covid-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale, le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.), possono, in base alle suddette fonti normative, essere adottate con ordinanza regionale solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree, e sempre che si tratti di interventi destinati a operare nelle more dell’adozione di un nuovo d.P.C.M. e giustificati dall' “andamento della situazione epidemiologica sul territorio”, ovvero dalla necessità di fronteggiare situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario proprie della Regione interessata. 

Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata, adottata il 22 gennaio 2021, non risulta emanata nel rigoroso rispetto delle citate disposizioni e comunque in presenza di situazioni sopravvenute (rispetto all’emanazione dell’ultimo d.P.C.M, in data 14 gennaio 2021), di aggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale, di tale urgenza da dover giustificare un intervento, da parte del presidente della regione Toscana, ulteriormente limitativo della circolazione delle persone sul territorio nazionale.  

Il Presidente della Giunta regionale della Toscana, con l’ordinanza impugnata, ha invece ritenuto di introdurre una disciplina intesa a derogare la regolazione degli spostamenti verso le seconde case stabilita dal Governo centrale, senza però alcuna motivazione a supporto dell’introduzione della misura sopra descritta e comunque senza che sia stata condotta una preliminare istruttoria sull’evoluzione in ambito regionale della situazione sanitaria, ovvero sul raggiungimento di soglie di rischio tali da imporre ulteriori limitazioni alla libera circolazione delle persone nelle more dell’adozione di un successivo d.P.C.M.. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Toscana

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri