Opposizione all’udienza da remoto per mancanza di dotazione informatica

Opposizione all’udienza da remoto per mancanza di dotazione informatica


Processo amministrativo – Covid-19 – Udienza da remoto – Opposizione - Per mancanza di dotazione informatica – Esclusione. 

            La carenza di dotazione informatica per partecipare all’udienza di discussione da remoto in capo ad una parte non costituisce giusto motivo per opporsi alla domanda di discussione da remoto tempestivamente proposta dalla controparte (1). 

 

(1) Ha chiarito il C.g.a. che la facoltà di discussione orale “sintetica”, prevista dall’art. 73 comma 2, c.p.a., integra esplicazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed invera il precetto di garanzia del contraddittorio di cui all’art.111, comma 3, Cost.. 

Si tratta di posizione di diritto potestativo, che rientra nella lata discrezionalità del difensore tecnico della parte, ed il cui esercizio non può essere aprioristicamente negato, fatte salve ipotesi del tutto residuali. 

Al contrario, che la “opposizione alla discussione” pur prevista, in astratto, dall’art. 4, d.l. n. 28 del 2020 integra rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse – in ipotesi- arrecare alla dialettica processuale. Ha aggiunto il C.g.a. che la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto in capo ad una delle parti processuali (e per esse alla difesa tecnica dalla stessa prescelta) non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedi.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri