Opposizione all’istanza di discussione da remoto con la presenza degli avvocati
Opposizione all’istanza di discussione da remoto con la presenza degli avvocati
Processo amministrativo – Covid-19 – Discussione da remoto con la presenza degli avvocati – Opposizione – Rigetto – Fattispecie.
Deve essere rigettata l’opposizione alla istanza di discussione orale da remoto, presentata sul rilievo che le controparti hanno depositato memoria difensiva e che le dette controparti hanno tempo per replicare, venendo così meno, a suo dire, il presupposto in virtù del quale sarebbero state presentate le istanze avversarie; ed infatti, in base ad una piana e coordinata lettura delle disposizioni legislative disciplinanti la trattazione delle istanze cautelari nella sede collegiale della camera di consiglio (d.l. n. 28 del 2020; art. 55 c.p.a.) nonché della relativa normativa di applicazione deve escludersi che la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio (art. 55, comma 5, c.p.a.) alla memoria prodotta dalla parte avversaria comporti la preclusione della discussione orale da remoto della causa in sede cautelare, una volta che sia stata presentata domanda di discussione orale; in particolare l’interesse a sentire le parti ex art. 73, secondo comma, c.p.a appare in base al regime giuridico processuale descritto dalla normativa emergenziale di cui sopra una opzione assolutamente prevalente rispetto al passaggio in decisione della istanza di sospensiva allo stato degli atti (senza cioè discussione) e la discussione orale costituisce estrinsecazione del diritto di difesa assolutamente incomprimibile.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri