Opposizione a decreto ingiuntivo di uno solo dei suoi destinatari

Opposizione a decreto ingiuntivo di uno solo dei suoi destinatari


Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Decreto emesso nei confronti della Asl e della Regione - Remunerazione di prestazioni sanitarie erogate da soggetto accreditato – Opposizione della sola Asl - Termine decennale di prescrizione - Sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione – Sospensione nei confronti della sola Asl – Conseguenza per la Regione. 

  

          Nell’ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Asl e della Regione, avente ad oggetto la remunerazione di prestazioni sanitarie erogate da soggetto accreditato, ed opposto solo dalla prima, il termine decennale di prescrizione resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c., nei soli confronti dell’Amministrazione opponente, mentre, nei confronti della Regione, la notifica del decreto ingiuntivo e la consumazione del termine per proporre opposizione, nelle more della richiesta di rilascio del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., fanno sì che decorra nuovamente il termine di prescrizione, con la conseguente inammissibilità del ricorso di ottemperanza del provvedimento monitorio proposto nei confronti della Regione laddove, alla data della sua proposizione, esso sia interamente decorso (1). 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che sebbene ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c. “gli altri debitori possono opporla (la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido) al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore” (e tale non potrebbe essere considerata, per la sua inerenza al fatto costitutivo del credito, la riduzione del quantum operata dal giudice civile), la menzionata previsione deve essere coordinata, sul versante processuale, con il disposto dell’art. 645 c.p.c., che onera l’intimato di proporre opposizione al fine di evitare che il decreto ingiuntivo si consolidi nei suoi confronti ex art. 656 c.p.c.. 

Ne consegue che l’applicazione della menzionata disposizione del codice civile presuppone che il rapporto sostanziale non si sia cristallizzato nei confronti di taluno dei coobbligati: ciò che inevitabilmente avviene laddove, come nella specie, uno di essi (la Regione Abruzzo, per l’esattezza) non abbia proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, lasciando che sullo stesso scendesse l’autorità del giudicato. 

La conclusione esposta trova ulteriore conferma nel disposto dell’art. 653, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale “se l’opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza…”. 

Ha aggiunto la Sezione che l’art. 1306, comma 2, c.c. non potrebbe essere invocato al fine di sostenere che l’effetto “sostitutivo” (del titolo-sentenza di accoglimento parziale dell’opposizione al titolo-decreto ingiuntivo opposto) si è prodotto anche nei confronti della Regione appellante: mentre infatti il predetto art. 1306, comma 2, c.c. non contempla alcun effetto estensivo automatico del giudicato formatosi nei confronti di uno dei coobbligati a vantaggio dell’altro, rimettendo a quest’ultimo la decisione se “opporre” al creditore la sentenza pronunciata inter alios, l’art. 653, comma 2, c.p.c. si riferisce ad una fattispecie oggettivamente rilevante, presupponente la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con la sua conseguente limitazione della sua rilevanza nei (soli) confronti dell’opponente. 

La Sezione ha aggiunto che dal combinato disposto dell’art. 2943, commi 1 e 2, c.c., ai sensi dei quali “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo” ed “è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio”, e dell’art. 2945, commi 1 e 2, c.c., secondo cui “per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, si evince il principio generale secondo cui il tempo occorrente allo svolgimento del processo, funzionale al conseguimento di un titolo giurisdizionale in forza del quale procedere all’esecuzione coattiva del diritto azionato, non può determinare la sua estinzione a causa della inerzia del titolare, il quale ha manifestato, con la proposizione della domanda, la sua volontà di ottenere - mediante l’intervento del Giudice - il soddisfacimento della pretesa: in tale ipotesi, invero, all’inerzia sul piano “sostanziale” del creditore fa da contraltare l’iniziativa (assunta e proseguita nelle forme di rito) sul versante processuale, atta a smentire qualunque presunzione legale di disinteresse verso il diritto soggettivo dedotto in giudizio. 

E’ quindi evidente che una ratio siffatta, sottesa al duplice operare del meccanismo interruttivo-sospensivo del termine prescrizionale che si accompagna al fenomeno processuale, non ricorre laddove l’inerzia del creditore, sul piano “sostanziale”, non sia giustificata dal parallelo “affidamento” al Giudice del munus di tutelare il diritto di cui il medesimo è titolare: ciò che si verifica, con riferimento alla fattispecie in esame, laddove esso, avendo ottenuto un provvedimento ingiuntivo, non provveda a richiedere al Giudice la declaratoria della sua esecutività, nemmeno – come nella specie – entro il termine decennale di prescrizione, assumendo quale dies a quo la data di esaurimento del termine concesso all’intimato per presentare opposizione avverso il decreto monitorio. 

Può del resto, in tale ottica, seriamente dubitarsi del fatto che l’attribuzione di efficacia interruttiva (del termine di prescrizione) alla proposizione (mediante notificazione alla controparte) del ricorso per decreto ingiuntivo trovi fondamento normativo nel comma 1 dell’art. 2943 del c.c., piuttosto che (non essendo il procedimento monitorio assimilabile tout court ad un giudizio di cognizione) nel comma 4 del medesimo articolo, laddove prevede che “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”: sì che, aderendo a tale prospettiva, verrebbe meno anche il presupposto cui è subordinata la parentesi sospensiva del termine di prescrizione correlata alla pendenza del “giudizio”. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri