Omessa tempestiva impugnazione delle delibere di regressione tariffaria e consumazione del potere autoritativo

Omessa tempestiva impugnazione delle delibere di regressione tariffaria e consumazione del potere autoritativo


Sanità pubblica e sanitari – Regressione tariffaria – Finalità – Procedimento – Impugnazione - Tempestività

 

Nel contenzioso in materia di regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa, le delibere con cui l’Amministrazione provvede alla determinazione a consuntivo del c.d. overselling, esercitando il proprio potere autoritativo di riequilibrio della spesa, sono immediatamente impugnabili dalle strutture sanitarie interessate, in quanto immediatamente lesive, ancorché non corredate dal conseguente conteggio dell’importo che l’impresa deve eventualmente restituire, essendo quest’ultima ben a conoscenza del proprio fatturato e di quanto a suo tempo incassato.

Ciò che viene compiuto ordinariamente nell’anno successivo non è l’intera attività volta al recupero degli importi dovuti dalle imprese, bensì l’adozione del provvedimento di definizione in termini individuali della regressione tariffaria, con l’indicazione dei relativi importi massimi in relazione all’anno di riferimento.

Questo perchè il potere autoritativo della p.a. si manifesta con siffatti provvedimenti, a valle dei quali ciò che residua è un diritto dell’Amministrazione nei confronti delle strutture interessate, con oggetto il computo aritmetico su base documentale e il recupero delle somme determinate in base ai medesimi.

Ne discende che, nei casi di omessa tempestiva impugnazione delle delibere di regressione tariffaria, il relativo potere autoritativo si consuma e non può più essere contestato attraverso l’impugnazione di atti successivi. (1)

 

 

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 997; Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2018, n. 3809.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri