Obbligo di provvedere sull’istanza di ritipizzazione di un’area e vincoli conformativi

Obbligo di provvedere sull’istanza di ritipizzazione di un’area e vincoli conformativi


Silenzio della P.A. – Obbligo di provvedere – Istanza di ritipizzazione di un’area – Non sussiste. 
Urbanistica – Piano regolatore – Vincoli - Carattere conformativo – Individuazione.
 
 

   Non è configurabile in capo al Comune un obbligo di provvedere sull’istanza del privato volta  alla ritipizzazione di un’area, chiedendosi l’adozione di un atto a contenuto generale, la cui adozione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione (1). 

   Il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un'opera pubblica; di contro, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (2).

 

(1) Ha ricordato il Tar che l’istituto sotteso alla domanda azionata non può trovare applicazione allorquando si sia in presenza di atti a contenuto generale rimessi alla scelta discrezionale dell'Amministrazione e rispetto alla quale non sia configurabile un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un obbligo per l'Ente di procedere all'adozione di atti a contenuto pianificatorio (Cons. St., sez. IV, 11 dicembre 2014, n. 6081).

 

(2) Ha chiarito il Tar che i vincoli di destinazione urbanistica sono soggetti a decadenza solo se sono preordinati all'espropriazione o comportano l’identificazione e dunque se svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, diminuendone in modo significativo il valore di scambio; di conseguenza, la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (Cons. St., sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4155). 


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE avverso il silenzio

EDILIZIA e urbanistica, VINCOLI conformativi ed espropriativi

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri