Nullità della notifica che non ha raggiunto lo scopo - Spontanea rinnovazione e rinnovazione per ordine del giudice

Nullità della notifica che non ha raggiunto lo scopo - Spontanea rinnovazione e rinnovazione per ordine del giudice


Processo amministrativo – Notifica del ricorso e degli altri scritti difensivi – Mancato raggiungimento dello scopo – Nullità - Spontanea rinnovazione e rinnovazione per ordine del giudice - Differenza.

 

     La notificazione che non abbia raggiunto il proprio scopo ossia che non abbia portato il destinatario a conoscenza dell’atto notificato è una notificazione nulla; la riattivazione del procedimento di notificazione effettuata spontaneamente dalla ricorrente cha ha operato una prima notifica nulla produce, se effettuata nei termini, gli stessi effetti della rinnovazione della notifica concessa dal giudice entro un termine perentorio, ove conclusa con esito positivo sana la nullità della notificazione con effetti retroattivi (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’inesatta individuazione del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita (che, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., per le persone giuridiche va fatta nella loro sede) comporta la nullità della notificazione, con conseguente applicazione, per il giudizio amministrativo, dell’art. 44, comma 4, c.p.a. per il quale: “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla”.

La disposizione delinea una fase processuale ad attivazione officiosa in caso di notificazione eseguita cui non sia seguita, però, la costituzione del destinatario e impone al giudice di accertare se l’esito negativo, ovvero la nullità, dipenda da causa non imputabile al notificante e, in quel caso, fissare un termine perentorio per la sua rinnovazione.

Ad avviso della Sezione la riattivazione del procedimento di notificazione effettuata spontaneamente dalla ricorrente cha ha operato una prima notifica nulla produce gli stessi effetti della rinnovazione della notifica concessa dal giudice entro un termine perentorio: ove conclusa con esito positivo sana la nullità della notificazione con effetti retroattivi. Nel caso in cui, però, la seconda notifica sia effettuata a termine decorso, come normalmente avviene, è necessario comunque accertare l’imputabilità alla parte della nullità della prima notificazione.

A distinguere la spontanea rinnovazione e la rinnovazione per ordine del giudice, allora, è il momento in cui avviene siffatta verifica dell’imputabilità: nel primo caso quando la notifica è già (ri)attivata e, di solito, perfezionatasi, nel secondo, prima della concessione del termine per la rinnovazione della notifica.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri