Notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia

Notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico  Notifica del ricorso – A mezzo posta elettronica certificata – A Pubblica amministrazione –  Ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia – Esclusione. 

 

         Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo Pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014 (1).

  

(1) Ha chiarito il Tar, richiamando Tar Palermo, sez. III, 13 luglio 2017, n. 1842, che il d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, all'art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi Pec di cui all'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Il predetto comma 12 (come modificato da ultimo ad opera del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, onerava le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell'elenco presso il Ministero della giustizia. Il comma 1 bis, aggiunto all'art. 16 ter, d.l. n. 90 del 2014, estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi "quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 6 bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia". Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi Pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche devono istituire una casella di posta elettronica certificata e darne comunicazione al Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione, che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Tale elenco IPA era stato dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi Pec validi per le notifiche telematiche dall'art. 16 ter, d.l. n. 179 del 2012. Ma quest'ultima disposizione è stata modificata dall'art. 45 bis, comma 2, lett. a), n. 1), d.l. n. 90 del 2014 nel senso sopra trascritto ed il registro IPA, che prima era espressamente contemplato, non è stato più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l'art. 16, d.l. n. 185 del 2008, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese. 

 

Ha aggiunto il Tar, richiamando Tar Basilicata 21 settembre 2017, n. 607, che è irrilevante che il sito dell’Amministrazione intimata rechi l’indicazione del recapito Pec, trattandosi di circostanza inidonea ad integrare l’errore scusabile, in quanto le Amministrazioni pubbliche, in adempimento alle norme del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs.7 marzo 2005, n. 82, sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, ma la normativa in proposito nulla prevede in relazione alla notificazione dei ricorsi giurisdizionali. Non è dunque configurabile un'ipotesi di riconoscimento dell'errore scusabile, atteso che l’art. 37 c.p.a. riconnette l’errore scusabile alla "presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto», nella specie non ravvisabili. Del resto, si tratta di istituto di carattere eccezionale, che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, sicché la disposizione è di stretta interpretazione".


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri