Notifica del ricorso proposto avverso l’ordinanza contingibile e urgente ai controinteressati

Notifica del ricorso proposto avverso l’ordinanza contingibile e urgente ai controinteressati


Processo amministrativo – Contraddittorio - Ordinanza contingibile e urgente – Impugnazione - Omessa notifica ad almeno un controinteressato formale e sostanziale – Inammissibilità. 

    È inammissibile per difetto di contraddittorio il ricorso avente a oggetto l’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, che non sia stato notificato ad almeno uno dei soggetti privati ivi indicati (c.d. elemento formale) e che si presenta come titolare di un interesse qualificato, concreto e attuale, alla conservazione del provvedimento impugnato stesso (c.d. elemento sostanziale) (1). 

 

(1) La Sezione ha chiarito come sia noto il principio giurisprudenziale secondo il quale, in linea di principio, l'ordinanza contingibile e urgente è un provvedimento per sua natura finalizzato alla tutela di interessi generali o diffusi e comunque superindividuali e impersonali, talché è da escludere che nel caso di ricorso proposto per il suo annullamento siano configurabili soggetti controinteressati in senso tecnico nei confronti dei quali occorra a pena di inammissibilità instaurare il contraddittorio; tuttavia tale criterio non si adatta al caso in cui sussista un coinvolgimento degli interessi di natura pubblica nonché l’incidenza su situazioni giuridiche contrapposte all’interno di un rapporto giuridico di esclusiva natura privatistica  

Il Codice del processo amministrativo all’art. 27 (“Contraddittorio”) stabilisce infatti che il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati (comma 1), mentre il successivo art. 41 (“Notificazione del ricorso e suoi destinatari”) prevede che qualora, come nel caso di specie, sia proposta azione di annullamento “il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ... ad almeno uno dei controinteressati” chiarendo che quest’ultimo è il soggetto “che sia individuato nell’atto stesso” (comma 2): si tratta del controinteressato in senso formale. 

La giurisprudenza equipara, poi, il controinteressato individuato testualmente dall’atto a quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell’atto impugnato e riconosce ulteriormente la qualità di controinteressato in senso sostanziale a chi, oltre a essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque ivi agevolmente individuabile (il c.d. elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (c.d. elemento sostanziale), in quanto questo, di norma, gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio. Tale interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (da ultimo, Cons. Stato, V, 21 gennaio 2019, n. 495; 17 settembre 2018, n. 5420; 7 giugno 2017, n. 2723; IV, 12 aprile 2017, n. 1701; VI, 11 novembre 2016, n. 4676). ​​​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri