Notifica del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio di ottemperanza

Notifica del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio di ottemperanza


Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo – Notifica del decreto ingiuntivo all’Avvocatura di Stato e alla sede reale dell’Amministrazione – Diversa funzione dell’adempimento della notifica - Conseguenza.

               Il decreto ingiuntivo va notificato all’Avvocatura di Stato, ai fini della decorrenza del termine per la opposizione, ed alla sede reale della P.A., per far decorrere il termine dilatorio dei 120 giorni, previsto dalla l. n. 30 del 1997; si tratta di due adempimenti che rispondono a diversa finalità, il primo di consentire al difensore di valutare se fare o no l’opposizione, il secondo di consentire alla P.A. debitrice di predisporre i mezzi per il pagamento; la l. n. 30 del 1997, infatti, è una normativa che vale anche per le P.A. patrocinate dall’Avvocatura di Stato e non sostituisce, bensì si aggiunge, alla regola della necessaria notifica degli atti introduttivi del giudizio alla Avvocatura dello Stato (ex r.d. n. 1611 del 1933) (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che il giudice dell’ottemperanza può presumere il passaggio in giudicato dalla certificazione del cancelliere di non impugnazione della sentenza del giudice civile (o non opposizione del decreto ingiuntivo) e, tuttavia, in presenza di una precisa eccezione della parte resistente, deve accertarsi se vi sia stato effettivamente il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale proposto per l’ottemperanza e, quindi, valutare il profilo di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Il Tar, pur considerando l’eccezione della difesa di parte resistente d’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ab initio (cioè sin dall’emissione) del decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva all’Avvocatura di Stato, ha ritenuto non sussistente alcun ostacolo alla formazione del giudicato. Ha rilevato – infatti - che, nella specie, il decreto ingiuntivo è stato prima notificato (senza formula esecutiva) all’Avvocatura dello Stato, ai fini del decorso del termine per l’opposizione e, successivamente (con formula esecutiva), al legale rappresentante dell’Amministrazione, ai fini della esecuzione. Avverso il detto decreto ingiuntivo l’Amministrazione non ha mai proposto opposizione e, pertanto, esso è divenuto in ogni caso inopponibile, poiché la mancanza della formula esecutiva sul decreto notificato all’Avvocatura non modifica il regime dell’opposizione al decreto.

Ha aggiunto il Tar che se il decreto ingiuntivo fosse stato notificato soltanto alla sede reale, ciò non sarebbe bastato ai fini del decorso del termine per l’opposizione e dell'eventuale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo; in tal caso, si sarebbe posto il problema dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, perché la notifica del decreto ingiuntivo alla sola sede reale non è idonea a far decorrere il termine dei 40 giorni per l'opposizione e l'Avvocatura di Stato può proporre opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., giustificando l'omessa notifica del titolo presso i suoi Uffici.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri