Note di udienza nel processo del periodo emergenziale – Termine per il ricorso elettorale – Appellabilità dell’ordinanza di sospensione per pendenza del giudizio di costituzionalità

Note di udienza nel processo del periodo emergenziale – Termine per il ricorso elettorale – Appellabilità dell’ordinanza di sospensione per pendenza del giudizio di costituzionalità


Processo amministrativo – Covid-19 – Note di udienza - Presupposto – Individuazione. 

 

Processo amministrativo – Ricorsi elettorali - Ordinanza collegiale - Impugnazione – Termine. 

Processo amministrativo – Appello – Decisioni appellabili – Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale – Non è impugnabile. 


 

        L’eccezionale mezzo delle note di udienza, previsto dall’art. 4, d.l. n. 28 del 2020 nel processo del periodo emergenziale Covid-19, che si aggiunge alle memorie e alle repliche, è consentito a ciascuna parte una sola volta e non sono consentite plurime note di udienza né repliche alle altrui note di udienza, pena una defatigante moltiplicazione di scritti difensivi (1).


​​​​​​         L’ordinanza collegiale resa nel rito elettorale soggiace al termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione (2).

      
L'ordinanza con cui il giudice a quo motiva la rilevanza e la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale rimettendo al giudice delle leggi non è impugnabile (3). 


 

(1) Ha chiarito il C.g.a. che secondo l’esegesi dell’art. 4, d.l. n. 28 del 2020 le parti possono alternativamente chiedere la discussione da remoto o depositare note di udienza se non chiedono la discussione o non partecipano alla discussione chiesta da un’altra parte processuale; sicché le note di udienza sono una alternativa alla discussione, in mancanza di essa, e non sono subordinate alla richiesta di discussione. 

 

 

(2)  Ha ricordato il C.g.a. che l’art. 131 c.p.a. prevede il termine di venti giorni solo per l’appello “avverso le sentenze di cui all’art. 130”, e non anche per altri provvedimenti giurisdizionali di primo grado diversi dalle sentenze. Stante la ristrettezza e atipicità del termine di venti giorni per l’appello, lo stesso è di stretta interpretazione e si riferisce solo alle sentenze. Invece, per la impugnazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze, vale la regola di cui all’art. 130, comma 10, c.p.a., secondo cui in materia di ricorso elettorale avverso le operazioni elettorali “tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell’art. 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario”. Pertanto, una ordinanza collegiale resa nel rito elettorale soggiace al termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione. A tale soluzione conduce pure il regime processuale - astratto e impregiudicata la questione della concreta ammissibilità del presente appello - delle ordinanze di sospensione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.a., che seguono il rito camerale di cui all’art. 87 c.p.a., quindi con termini processuali dimezzati, e termine breve per l’appello pari a trenta giorni. 

 

(3) Ha affermato il C.g.a. che ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.a. sono appellabili solo le ordinanze di sospensione del processo rese ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ossia le ordinanze di sospensione propria, e non anche le ordinanze di sospensione impropria, cui è da ascrivere una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.a. le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sono appellabili con rito camerale. La norma si riferisce ai soli casi di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ed è ritenuta di stretta interpretazione. L’appellabilità dell’ordinanza di sospensione del processo non si estende, pertanto, ai casi di sospensione prevista dalla legge nei casi di incidente costituzionale o comunitario, e, in generale, ai casi di c.d. sospensione “impropria” non rientranti nell’art. 295 c.p.c..
​​​​​​​La Cassazione ha ritenuto che la sospensione del processo la quale consegue, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 2, l. n. 87 del 1953, dalla rimessione al giudice delle leggi di una questione di legittimità costituzionale all’esito della pronuncia di rilevanza e di non manifesta infondatezza di siffatta questione, se per un verso si palesa “necessaria” derivando indefettibilmente dai suddetti apprezzamenti del giudice a quo, per altro verso risulta del tutto estranea alla previsione dell’art. 295 c.p.c. Pertanto è inammissibile l’impugnazione di ordinanza di sospensione del processo per pregiudiziale costituzionale (Cass. civ., sez. un., 31 maggio 1984, n. 3317; id. 11 dicembre 2007, n. 25837; id., sez. I, 22 giugno 2001, n. 8514; id. 15 novembre 2007, n. 23632). Anche il Consiglio di Stato ha osservato che all'ordinanza con cui il giudice a quo motiva la rilevanza e la non manifesta infondatezza della ipotesi di illegittimità di norma che egli è chiamato ad applicare, non può riconnettersi altro effetto che quello endoprocessuale di attivare l'incidente di costituzionalità, sicché si tratta di un provvedimento strumentale ed ordinatorio, privo di carattere decisorio e, pertanto, non impugnabile neanche quando si ponga in discussione il potere stesso di quel giudice di disporre la remissione di detta questione alla Corte costituzionale (Cons. St., III, 29 novembre 2019 n. 8204). In via di mera ipotesi astratta, l’appello anche delle ordinanze di sospensione del processo diverse da quelle ex art. 295 c.p.c. potrebbe ammettersi in casi - tanto di scuola quanto di rarissima evenienza pratica - di abnormità delle stesse, ossia di ordinanze di sospensione del tutto al di fuori degli ordinari canoni di rilevanza per il processo in corso, frutto di travisamento dei fatti e delle norme, che quindi palesemente determinano una inutile stasi del giudizio.  


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri