Non va sospeso il diniego di concessione, in favore della A.C. Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l'iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022

Non va sospeso il diniego di concessione, in favore della A.C. Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l'iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022


Sport – Calcio – A.C. Chievo Verona s.r.l. – Mancata iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022 – Non va sospesa.  

         Deve essere respinta l’istanza di sospensione del diniego della concessione, in favore della A.C. Chievo Verona s.r.l., della Licenza Nazionale per l'iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022 stante la mancanza di atti di transazione e rateizzazione efficaci per i debiti tributari di cui al punto 14 del Manuale del “Sistema delle Licenze Nazionali” e, per altro verso, il mancato adempimento dei debiti tributari di cui allo stesso punto 14 ed al punto 15 dello stesso Manuale(1). 

 

(1) Ha aggiunto la Sezione che in base alle norme che regolano gli atti propedeutici alla procedura di riscossione dei tributi erariali mediante ruoli: 

- la fattispecie dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 presuppone l’avvenuta formazione e consegna dei ruoli (secondo quanto previsto, tra l’altro, dal d.m. 3 settembre 1999, n. 321, contenente il relativo regolamento), cioè presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo (arg. ex art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973); 

- l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per quanto qui rileva, stabilisce, poi, al comma 1, lett. c-bis), che la cartella di pagamento deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre “del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’art. 15-ter”; 

- nelle more della formazione dei ruoli da parte dell’ente impositore e della loro consegna all’agente della riscossione, nonché dell’emissione della cartella di pagamento, il contribuente non versa in una situazione di diritto soggettivo all’ammissione del beneficio della dilazione di pagamento, né peraltro tale situazione giuridica soggettiva è configurabile dopo la formazione e la consegna del ruolo e nemmeno a seguito dell’istanza di dilazione di pagamento; 

- lo stesso art. 19 prevede, infatti, al comma 1, che presupposto per l’ammissione al beneficio è, oltre alla detta iscrizione a ruolo, la dichiarazione (o la dimostrazione, per gli importi superiori a 60.000 euro) di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, da valutarsi da parte dell’agente della riscossione, ed, al comma 1 quater, gli effetti della presentazione della richiesta, tra cui non vi è quello dell’estinzione o della novazione del debito tributario riscuotibile; 

- in conclusione, anche a voler ammettere l’utilità della c.d. rateazione in executivis ai fini dell’ammissione al campionato, la società non vantava alcuna pretesa giuridicamente tutelata alla formazione dei ruoli (essendo rimessa alla scelta del creditore il compimento dell’attività esecutiva, pur nei limiti e secondo le norme, anche regolamentari, che disciplinano la riscossione dei tributi erariali) e all’ammissione al beneficio (men che meno a seguito della presentazione dell’istanza soltanto alla data del 28 giugno 2021, improduttiva di effetti giuridici in assenza di atto discrezionale dell’agente della riscossione, dalla portata costitutiva, di concessione del beneficio), la cui soddisfazione possa dirsi preclusa per la sopravvenienza della normativa emergenziale. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SPORT, FEDERAZIONE italiana gioco calcio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri