Non va sospesa la quarantena obbligatoria per trasgressione dell’obbligo di non circolare se è ormai quasi del tutto decorso il relativo periodo

Non va sospesa la quarantena obbligatoria per trasgressione dell’obbligo di non circolare se è ormai quasi del tutto decorso il relativo periodo


Covid-19 – Obbligo di non uscire dalla abitazione – Violazione – Quarantena per 14 giorni – Impugnazione – Termine residuo di 3 giorni – Non va sospesa.
 

      Non deve essere sospesa l’ordinanza che ha disposto la quarantena obbligatoria “con decorrenza immediata” e sino al quattordicesimo giorno dalla commissione dell’illecito amministrativo di circolazione senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale esposizione al contagio Covid-19, per mancanza di danno irreparabile, essendo ormai prossima (tre giorni) la cessazione della quarantena (1).
 

(1) Il decreto ha ricordato che nella Regione Calabria l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 ha imposto – nell’ipotesi di trasgressione dell’obbligo di circolare senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale esposizione al contagio – la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14.
Ha poi chiarito che nella specie l’ultimo giorno di efficacia del periodo di quarantena obbligatoria ordinato al ricorrente è prossimo (tre giorni), con la conseguenza che sembra insussistente il requisito della <<estrema gravità ed urgenza>> richiesta dall’art. 56 c.p.a. ai fini della concessione della misura cautelare monocratica provvisoria.

 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Obbligo di non uscire dalla abitazione

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri