Non estensibilità del compenso forfettario di impiego del personale militare agli appartenenti al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile

Non estensibilità del compenso forfettario di impiego del personale militare agli appartenenti al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile


Carabinieri e Corpo forestale – Compenso forfettario di impiego – Attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato – Esclusione

Il compenso forfettario di impiego, in quanto previsto esclusivamente in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, non è estensibile in via analogica al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato. (1)

Carabinieri e Corpo forestale – Compenso forfettario di impiego – Attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato – Esclusione - Questione manifestamente infondata di costituzionalità

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, l. 29 marzo 2001, n. 86, nella parte in cui non è applicabile al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 Cost. (2)

Militare - Compenso forfettario di impiego – Presupposti e finalità – Lavoro straordinario – Autorizzazione espressa – Necessità

I beneficiari dello speciale emolumento economico sono esclusivamente gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia a ordinamento militare.

Il presupposto per la liquidazione del compenso forfettario di impiego è rappresentato dall’utilizzo del personale militare in esercitazioni o operazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, a condizione che dette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore e fermo restando il diritto al recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

Il personale militare può essere impegnato in dette attività fino ad un massimo di centoventi giorni l’anno e per non più di dodici ore giornaliere, tranne che non ricorrano inderogabili esigenze operative.

La funzione di tale speciale indennità è quella di sostituire, in senso più favorevole per il percettore, il corrispettivo che l’Amministrazione militare deve riconoscere per il lavoro straordinario e il c.d. recupero compensativo.

Tale obiettivo incontra il limite delle risorse assegnate all'Amministrazione militare: in caso di incapienza dello stanziamento annuale dei fondi, si esclude la possibilità di corrispondere il compenso forfettario d'impiego. Del resto, una tale circostanza non si risolve nella mancata remunerazione del militare per la parte residua, poiché rimane ferma, in ogni caso, l'applicabilità degli istituti:

-del compenso per lavoro straordinario, subordinatamente all'esistenza di risorse appositamente assegnate a tale titolo e in presenza di un formale espresso provvedimento autorizzatorio;

-in difetto, del recupero compensativo. (3)

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2020, n. 3242; Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8150; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020 n. 1489;

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2018, n. 7224;

(3) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2012, n. 5627; Cons. Stato, VI, 1 dicembre 2010, n. 8374.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CARABINIERI e corpo forestale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri