Non è ammissibile in appello la difesa in proprio nei giudizi elettorali

Non è ammissibile in appello la difesa in proprio nei giudizi elettorali


Processo amministrativo – Appello – Giudizi elettorali – Difesa in proprio – Inammissibilità.

 

        E’ inammissibile il ricorso in appello avente ad oggetto l’esclusione di una lista dalle competizioni amministrative proposto dalla parte personalmente, senza l’assistenza del difensore (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che ai sensi dell’art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente (Cons. St., sez. V, 12 maggio 2015, n. 2371), con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5244; id. 16 febbraio 2011, n. 999).     

Per completezza, giova aggiungere che il Consiglio d Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1162 ha escluso che l’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha chiarito che ai sensi dell’art. 24, comma 2, Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa «personale» devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.  


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri