Non costituisce causa di decadenza per incompatibilità il rapporto convenzionale a tempo indeterminato intrattenuto da un ufficiale medico militare con il servizio sanitario nazionale

Non costituisce causa di decadenza per incompatibilità il rapporto convenzionale a tempo indeterminato intrattenuto da un ufficiale medico militare con il servizio sanitario nazionale


Militare – Ufficiale medico – Attività libero professionale – Convenzione con il Servizio sanitario nazionale a tempo indeterminato - Legittimità
 
Non costituisce causa di decadenza per incompatibilità il rapporto convenzionale a tempo indeterminato intrattenuto da un ufficiale medico militare con il servizio sanitario nazionale.
(In motivazione è stato precisato che la decadenza inflitta ai sensi dell’art. 898 c.m., per questa sola ragione, è da ritenersi illegittima perché l’art. 210 del medesimo codice autorizza espressamente i medici militari allo svolgimento dell’attività libero professionale, nel cui novero è possibile sussumere anche quella svolta presso il s.s.n. in regime di convenzionamento sia pure a tempo determinato, fermi restando, tuttavia, gli obblighi, informativi ed autorizzatori, nonché gli altri limiti previsti dalla disciplina di settore. Sul punto si vedano gli artt. 210 e 896 cod. ord.mil., nel senso che il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il s.s.n., anche a tempo indeterminato, abbia natura parasubordinata e non integri un rapporto di lavoro subordinato) (1).


(1)    Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 10 febbraio 2022, n. 969; Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1736
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri