Nomina di magistrati militari a funzioni direttive

Nomina di magistrati militari a funzioni direttive


Magistrati - Magistrati militari – Conferimento incarichi direttivi – Conferimento – Criterio.

 

Magistrati - Magistrati militari – Conferimento incarichi direttivi – Discrezionalità – Limiti.

 

Magistrati - Magistrati militari – Conferimento incarichi direttivi – Valutazione comparativa – Motivazione – Limiti.

 

         Le valutazioni dell’organo di autogoverno della magistratura militare inerenti al conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi debbono mirare sempre a conferire l’incarico al soggetto più idoneo a ricoprirlo, nel senso che debbano essere considerate le attività svolte e gli incarichi ricoperti sempre nell’ottica della specificità dell'incarico da conferire, ovverosia si debbano valutare le circostanze in quanto espressive non delle capacità e attitudini dei magistrati aspiranti in astratto ma della maggiore attitudine a svolgere il concreto incarico messo a concorso (1).

 

 

         L’organo di autogoverno della magistratura militare nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi gode di un margine di apprezzamento particolarmente ampio e il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano del sindacato parametrico (e quindi esterno) della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla p.a. e non può pervenire a evidenziare una diretta non condivisibilità della valutazione stessa (2).

 

         In caso di atti di conferimento ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive che implichino una valutazione comparativa fra diversi candidati non è necessaria una motivazione particolarmente estesa, risultando sufficiente che, anche in maniera sintetica (ma pur sempre chiara, esplicita e coerente), risultino: a) l'effettivo esame da parte dell'Organo di autogoverno delle circostanze rilevanti del caso; b) l'effettiva messa in comparazione dei candidati, nonché c) l'adeguata esternazione delle ragioni della scelta, fondata su elementi concreti ed effettivi (3).

 

 

(1) Ha chiarito il Tar che se è vero che nelle procedure indette il conferimento di incarichi direttivi ai magistrati gli incarichi extragiudiziari non possono assumere rilievo esclusivo nella decisione o comunque essere considerati maggiormente qualificanti rispetto alle esperienze maturate all'interno dell'Amministrazione, attesa la necessità che il giudizio sia il più possibile aderente alla specificità dell'incarico da conferire);  è altrettanto vero che ai fini degli incarichi semidirettivi in magistratura, riferendosi la valutazione del merito alla verifica della attività giudiziaria svolta dal magistrato al fine di ricostruirne il profilo professionale, tale parametro non risulta limitato allo svolgimento delle specifiche funzioni proprie dell'ufficio da ricoprire, ma attiene piuttosto alla considerazione della intera attività professionale esercitata dal giudice, in qualsiasi ambito o settore. In tale contesto devono essere considerati quegli incarichi, comunque inerenti all’ambito professionale e all’attività istituzionale, che connotano una certa attitudine a svolgere l’incarico da assegnare, anche considerate le specifiche caratteristiche ed esigenze dell'ufficio da ricoprire; ma lo svolgimento, da parte di un Magistrato, di pregressi incarichi direttivi (o semidirettivi) non assurge di suo, in termini solo formali, a criterio preferenziale, idoneo ad attribuire a priori la prevalenza di un candidato rispetto ad un altro nell'accesso a tali incarichi. In caso contrario, resterebbe precluso l'accesso a incarichi direttivi anche a Magistrati che non abbiano mai prima svolto quelle funzioni e non sarebbe possibile valorizzare le capacità di organizzazione del lavoro e di direzione desumibili dalle funzioni esercitate.

 

Ha aggiunto la Sezione che le valutazioni dell’organo di autogoverno della magistratura militare inerenti al conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi debbono mirare sempre a conferire l’incarico al soggetto più idoneo a ricoprirlo, nel senso che debbano essere considerate le attività svolte e gli incarichi ricoperti sempre nell’ottica della specificità dell'incarico da conferire, ovverosia si debbano valutare le circostanze in quanto espressive non delle capacità e attitudini dei magistrati aspiranti in astratto ma della maggiore attitudine a svolgere il concreto incarico messo a concorso. Non risulta attenersi a criteri di ragionevolezza, quantomeno nei termini in cui è stata motivata, la scelta di valorizzazione dello svolgimento di funzioni non attinenti a funzioni inquirenti e requirenti, sul mero criterio della dimostrazione di una attitudine organizzativa generale, al fine dell’attribuzione dell’ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso un Tribunale Militare importante quale quello di Napoli, rispetto allo svolgimento dell’esercizio di funzioni semidirettive requirenti di secondo grado di Avvocato Generale Militare di Appello e, seppure per un periodo limitato, di funzioni direttive, in assenza del titolare, presso Procura Generale Militare di Appello.  

 

 

(2) L’organo di autogoverno della magistratura, nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi, gode di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione essendo precluso al sindacato giurisdizionale la valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto dell'organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito. In sostanza, il sindacato delle deliberazioni per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati è possibile ma deve restare contenuto entro i limiti funzionali propri del sindacato giurisdizionale consentito la scelta discrezionale e l’operato dell’Organo di autogoverno è sindacabile da parte del giudice amministrativo unicamente sotto il profilo del riscontro dell'esattezza dei presupposti di fatto, e della congruità e ragionevolezza della relativa motivazione, nonché della verifica del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni del provvedimento medesimo e senza trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito.

 

Il sindacato del conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dall’organo di autogoverno, deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione. Nelle procedure valutative per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi non è prescritto che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti dichiarati.

 

 

 

(3) Ha aggiunto il Tar che se l'esercizio di funzioni semidirettive, ovvero direttive temporanee, da parte del magistrato costituisce un indice rilevatore dell'attitudine del candidato a ricoprire l'ufficio direttivo a concorso è, tuttavia, altrettanto vero che da tale esercizio non può discendere l'automatica e sicura prevalenza rispetto ad un altro candidato, che, se pur privo dell'esercizio di analoghe funzioni semidirettive per titolarità, o direttive in via occasionale di apprezzabile durata, presenti comunque un curriculum professionale dal quale potere complessivamente ricavare un migliore giudizio in ordine alle capacità organizzative e alle doti direttive possedute.

  

Con riferimento agli elementi valutabili il Tar ha chiarito che il valore dell'anzianità, come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati militari, può oggi residuare solo in termini di indice dell'esperienza professionale acquisita, divenendo criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza, ma non anche criterio prevalente nel caso si riscontrino in altro candidato maggiori meriti e maggiore attitudine a ricoprire l'ufficio direttivo a concorso.

Se è vero che nelle procedure indette il conferimento di incarichi direttivi ai magistrati gli incarichi extragiudiziari non possono assumere rilievo esclusivo nella decisione o comunque essere considerati maggiormente qualificanti rispetto alle esperienze maturate all'interno dell'Amministrazione, attesa la necessità che il giudizio sia il più possibile aderente alla specificità dell'incarico da conferire);  è altrettanto vero che ai fini degli incarichi semidirettivi in magistratura, riferendosi la valutazione del merito alla verifica della attività giudiziaria svolta dal magistrato al fine di ricostruirne il profilo professionale, tale parametro non risulta limitato allo svolgimento delle specifiche funzioni proprie dell'ufficio da ricoprire, ma attiene piuttosto alla considerazione della intera attività professionale esercitata dal giudice, in qualsiasi ambito o settore. In tale contesto devono essere considerati quegli incarichi, comunque inerenti all’ambito professionale e all’attività istituzionale, che connotano una certa attitudine a svolgere l’incarico da assegnare, anche considerate le specifiche caratteristiche ed esigenze dell'ufficio da ricoprire; ma lo svolgimento, da parte di un Magistrato, di pregressi incarichi direttivi (o semidirettivi) non assurge di suo, in termini solo formali, a criterio preferenziale, idoneo ad attribuire a priori la prevalenza di un candidato rispetto ad un altro nell'accesso a tali incarichi. In caso contrario, resterebbe precluso l'accesso a incarichi direttivi anche a Magistrati che non abbiano mai prima svolto quelle funzioni e non sarebbe possibile valorizzare le capacità di organizzazione del lavoro e di direzione desumibili dalle funzioni esercitate.

 

In conclusione, ha chiarito il Tar che le valutazioni dell’organo di autogoverno della magistratura militare inerenti al conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi debbono mirare sempre a conferire l’incarico al soggetto più idoneo a ricoprirlo, nel senso che debbano essere considerate le attività svolte e gli incarichi ricoperti sempre nell’ottica della specificità dell'incarico da conferire, ovverosia si debbano valutare le circostanze in quanto espressive non delle capacità e attitudini dei magistrati aspiranti in astratto ma della maggiore attitudine a svolgere il concreto incarico messo a concorso. Non risulta attenersi a criteri di ragionevolezza, quantomeno nei termini in cui è stata motivata, la scelta di valorizzazione dello svolgimento di funzioni non attinenti a funzioni inquirenti e requirenti, sul mero criterio della dimostrazione di una attitudine organizzativa generale, al fine dell’attribuzione dell’ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso un Tribunale Militare importante quale quello di Napoli, rispetto allo svolgimento dell’esercizio di funzioni semidirettive requirenti di secondo grado di Avvocato Generale Militare di Appello e, seppure per un periodo limitato, di funzioni direttive, in assenza del titolare, presso Procura Generale Militare di Appello.  

 

Il Tar ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70, d.lgs. n. 66 del 2010 (che prevede la proroga delle funzioni dei membri del Consiglio della Magistratura Militare fino a quando non insedia il nuovo Consiglio) in quanto la previsione della prorogatio senza indicazione di limiti temporali e di poteri è prevista dalla legge speciale che disciplina l’organo di autogoverno della Magistratura Militare a tutela del principio costituzionale di indipendenza dello stesso ed in applicazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di continuità dello Stato che si realizza attraverso la continuità degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ORDINAMENTO giudiziario

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri