Nomina del difensore civico nella Regione Lombardia

Nomina del difensore civico nella Regione Lombardia


Regioni – Difensore civico – Nomina -Adeguato presupposti culturali - Necessità - Licenza di scuola media inferiore – Insufficienza. 

 

          Nella regione Lombardia, il difensore civico, per poter svolgere le competenze attribuite dall’art. 61 dello Statuto regionale - id est compiti di carattere para-giurisdizionale nei rapporti tra cittadino ed amministrazione, in funzione del buon andamento e dell’imparzialità di quest’ultima e della tutela dei diritti e degli interessi dei primi - deve possedere una adeguata preparazione culturale, in aggiunta ai requisiti di esperienza specificamente previsti per quest’ultimo dalla l. reg. Lombardia n. 18 del 2010; è pertanto illegittima la nomina a difensore civico di un soggetto titolare di licenza di scuola media inferiore, non potendosi considerare in possesso di un “titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato” ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), l. reg. n. 25 del 2009 (1).

 

(1) Ha premesso la Sezione che l’art. 61 dello statuto della Regione Lombardia, dopo avere definito il difensore regionale “organo indipendente della Regione” (comma 1), cui sono tra l’altro attribuiti i compiti di “tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all’interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l’imparzialità” (comma 2, lett. a), da svolgere «garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione» (comma 3), prevede che esso sia “scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell’economia e dell’organizzazione pubblica” (comma 4), sulla base di “requisiti per l’accesso all’incarico” stabiliti con l’art. 2, comma 2, l. reg. n. 18 del 2010, secondo cui il requisito di candidabilità consistente nell’esperienza “nei campi del diritto, dell’economia e dell’organizzazione pubblica”, con l’aggiunta che tali soggetti devono assicurare la “massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa”. Il successivo comma 3 specifica ulteriormente che i candidati devono essere in possesso di una “qualificata esperienza professionale, almeno decennale (…) nei settori di cui al comma 2, preferibilmente nel campo della difesa dei diritti dei cittadini”, ed equipara a quella maturata “in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero di lavoro autonomo assimilabile”, quella maturata ricoprendo per un decennio “cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti”. 

Ha evidenziato la Sezione che nella fattispecie rileva anche la l. reg. Lombardia n. 25 del 2009, cui ambito di applicazione, definito dall’art. 2, è relativo alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti strumentali della stessa, oltre che a tutti i casi di “nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge” (comma 1, lett. c). Per queste nomine e designazioni l’art. 5 della medesima legge, relativo ai requisiti professionali dei soggetti da nominare, richiede tra l’altro un «titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato» (comma 2, lett. a). 

Ad avviso della Sezione il requisito culturale alla figura del difensore regionale della Lombardia. La tesi affermativa sostenuta sul punto dall’appellante può essere accolta alla luce della consustanzialità di un’adeguata preparazione culturale al ruolo alle funzioni del difensore regionale quali definite dall’art. 61 dello Statuto. La disposizione ora richiamata assegna infatti al difensore regionale compiti di carattere para-giurisdizionale nei rapporti tra cittadino ed amministrazione, in funzione del buon andamento e dell’imparzialità di quest’ultima e della tutela dei diritti e degli interessi dei primi. Sulla base di ciò gli assicura una posizione di indipendenza rispetto alla Regione. 

Sul piano logico-sistematico la natura di organismo indipendente e la funzioni tutorie e di garanzia assegnate dallo statuto al difensore regionale esigono pertanto un’adeguata preparazione culturale in aggiunta ai requisiti di esperienza specificamente previsti per quest’ultimo dalla l. reg. Lombardia n. 18 del 2010.  

Nella misura in cui alle funzioni di garanzia del difensore regionale sono connaturate le conoscenze necessarie per promuovere “la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l’imparzialità” dell’amministrazione, dall’esperienza a tal fine richiesta dalla l. reg. n. 18 del 2010 non può andare disgiunto, come presupposto dell’indipendenza statutariamente prevista, il possesso di titoli culturali adeguati all’incarico. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, VINCOLI conformativi ed espropriativi

EDILIZIA e urbanistica

REGIONE in genere e regioni a statuto ordinario

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri