News UM n. 73/2023. È illegittima la disciplina del blocco temporaneo delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario

News UM n. 73/2023. È illegittima la disciplina del blocco temporaneo delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario

La Corte costituzionale, nel decidere le questioni che erano state sollevate dal T.a.r. per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria e dal Tribunale civile di Crotone e di Cosenza, sul “blocco” alle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale (imposto dall’art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 177 del 2020, come misura per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19), ha dichiarato incostituzionale la norma di legge che disciplina il blocco temporaneo delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario e, segnatamente, della previsione ex art. 16-septies, comma 2, lett. g) del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215. Tale norma impone il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Calabria fino al 31 dicembre 2025, impedendo il giudizio d’ottemperanza d’innanzi al giudice amministrativo, per violazione dell’art. 24 Cost. e del combinato disposto con l’art. 113 Cost.-.