News UM n. 33/2023. Inammissibili le q.l.c. in tema di non debenza dello stipendio per gli esercenti le professioni sanitarie che non si siano sottoposti alla vaccinazione obbligatoria anti-Covid 19.

News UM n. 33/2023. Inammissibili le q.l.c. in tema di non debenza dello stipendio per gli esercenti le professioni sanitarie che non si siano sottoposti alla vaccinazione obbligatoria anti-Covid 19.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le q.l.c. dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76 - come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 - che ha stabilito la non debenza dello stipendio per gli esercenti le professioni sanitarie i quali non si sottopongono alla vaccinazione obbligatoria anti-Covid 19, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, con ordinanza 16 giugno 2022, n. 1397.