News UM n. 13/2023. La CGUE fa luce sul regime dei servizi di intermediazione immobiliare telematica e torna sulla portata dell’obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE

News UM n. 13/2023. La CGUE fa luce sul regime dei servizi di intermediazione immobiliare telematica e torna sulla portata dell’obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE

La Corte di giustizia UE - nel verificare la compatibilità del regime italiano dei servizi di intermediazione immobiliare telematica riguardante le locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio dello Stato, con la libertà di prestazione di servizi ex art. 56 TFUE - ha stabilito che quest’ultimo principio non osta ad una previsione nazionale che imponga ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalla modalità attraverso cui essi intervengono, di raccogliere e successivamente comunicare all’amministrazione fiscale nazionale i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione e, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione, di prelevare alla fonte l’ammontare dell’imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versarlo all’Erario di detto Stato membro.