Nella concessione di benefici per i soggetti che hanno aderito al regime fiscale forfettario di cui alla l. n. 398 del 1991 va considerato che l’IVA sugli acquisti è indetraibile

Nella concessione di benefici per i soggetti che hanno aderito al regime fiscale forfettario di cui alla l. n. 398 del 1991 va considerato che l’IVA sugli acquisti è indetraibile


Contributi e finanziamenti – Benefici economici - Regime fiscale forfettario di cui alla l. n. 398 del 1991 – Indetraibilità dell’IVA sugli acquisti – Conseguenza.

    
In sede di concessione di contributi, è illegittimo il riconoscimento di un contributo ridotto rispetto a quello richiesto da una associazione che ha aderito al regime fiscale forfettario di cui alla l. 16 dicembre 1991, n. 398, sull’assunto che l’IVA non può rientrare tra le voci di spesa ammissibili; ciò in quanto il regime forfettario di cui alla l. n. 398 del 1991 – secondo cui le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche dettate dalla citata l. n. 398 del 1991 si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni senza fini di lucro - rende assolutamente indetraibile l'IVA sulle fatture di acquisto e l'IVA prevista (e corrisposta) sulle fatture di acquisto non può essere recuperata e/o compensata, anche solo in via indiretta, con altre operazioni (1). 

 

(1) Ha chiarito il Tar che il regime fiscale forfettario di cui alla l. 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) si caratterizza, relativamente allo svolgimento dell’attività commerciale, per la totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e per l’IVA a debito calcolata sul 50% dei corrispettivi riscossi per la cessione di beni e servizi.
È caratteristica propria del regime fiscale previsto dalla l. n. 398 del 1991 il venir meno del meccanismo di neutralità dell’Iva, normalmente garantito dalla detrazione, dall’Iva dovuta sull’ammontare delle operazioni attive, dell’Iva addebitata dai fornitori sugli acquisiti: per effetto della deroga a tale meccanismo, l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti si traduce in un costo dell’Iva stessa che, come tale, rimane a carico dell’associazione medesima. 
A confortare le conclusioni cui il Tar è pervenuto circa l’ammissibilità a finanziamento dell’IVA sostenuta va richiamato quanto stabilito dalla stessa Commissione europea nella “GUIDANCE NOTE” in data 30/10/2018 recante “Conditions for eligibility of VAT under Cohesion policy rules in the 2014-2020 programming period” (Condizioni di ammissibilità dell'IVA ai sensi delle norme relative al fondo di coesione nella programmazione 2014-2020), che lascia intendere che ciò che viene in rilievo è la recuperabilità dell’IVA sull’operazione in concreto effettuata e non, invece, quella meramente astratta, condizionata dal regime fiscale prescelto.
Si legge, infatti, che “Finché la legge nazionale conferisce il diritto a recuperare l'IVA per una determinata operazione e anche se questo diritto non è stato esercitato, l'IVA non sarà ammissibile. Il termine <non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA> nell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), RDC deve pertanto essere inteso in modo da escludere tutte le situazioni in cui l'IVA potrebbe essere recuperata” Ma soprattutto si legge che “Per determinare se l'IVA è recuperabile nelle operazioni sostenute dai fondi SIE, si dovrebbe in definitiva stabilire se l'IVA pagata da un beneficiario su un'operazione è effettivamente e definitivamente a carico di tale beneficiario. In effetti, ci possono essere situazioni in cui l'onere economico dell'IVA pagata è comunque neutralizzato (attraverso regimi di compensazione al di fuori del sistema dell'IVA). In genere è il caso in cui il beneficiario trasferisce l'onere dell'IVA a un'altra entità, avendo il diritto di detrarre / rimborsare e quindi neutralizzare il proprio onere economico (ad esempio, quando si generano operazioni in cui la fase operativa del progetto è soggetta all'IVA. In tal caso, l'IVA dovrebbe essere considerata recuperabile e quindi non ammissibile”.
Orbene, il riferimento all’IVA (specificamente) pagata su una (data) operazione pare dare rilevanza, ai fini dell’apprezzamento della sua recuperabilità, proprio al caso concreto e non al regime fiscale teoricamente e potenzialmente eleggibile.
In ogni caso, che la scelta di un regime fiscale, pacificamente assentito dall’ordinamento, non può tradursi in alcun modo in una penalizzazione per il contribuente. Nel regime previsto dalla l. n. 398 del 1991 è, peraltro, indubbio che non vi è una detraibilità nemmeno forfettaria dell’IVA sugli acquisti; la forfettizzazione è prevista, infatti, esclusivamente per l'IVA delle fatture di vendita, versata all’erario nella misura del 50%. Sicché, l’IVA addebitata sugli acquisti rimane definitivamente a carico dell’acquirente, traducendosi in un costo effettivo, in quanto non ha, per l’appunto, alcun modo di recuperarla in concreto.
​​​​​​​Ha quindi affermato il Tar che diversamente ragionando, da una parte, verrebbe corrisposto un contributo inferiore rispetto alla spesa sostenuta (in contrasto con le finalità pubbliche sottese al finanziamento), dall'altra, verrebbero discriminati i beneficiari in base al rispettivo regime fiscale. Infatti, l'aver adottato un particolare regime fiscale, ritenute dall'ordinamento giuridico italiano meritevoli di aiuto per il tramite di un regime fiscale semplificato e meno gravoso, non può sortire l'effetto contrario ovvero comportare, in sede contributiva, un trattamento di sfavore rispetto ai beneficiari sottoposti al regime fiscale ordinario. Adottando, infatti, tale irragionevole verrebbero danneggiati proprio i soggetti che l'ordinamento vorrebbe tutelare in ragione delle particolari finalità sottese alla propria attività associativa. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri