Nel processo telematico sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale

Nel processo telematico sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atti di parte o del giudice – Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale – Regolarizzabilità su ordine del Collegio. 
         
        Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine (1).

(1) Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri