Nel processo telematico è regolarizzabile su ordine del Collegio l’atto di parte in formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazione scaduto

Nel processo telematico è regolarizzabile su ordine del Collegio l’atto di parte in formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazione scaduto


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico –  Ricorso – In formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d’impugnazione scaduto – Nullità - Esclusione.

         Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo,  con firma digitale apposta a termine d’impugnazione scaduto, senza l’attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l’art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine (1).


(1) Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541

Il Tar ha condiviso la posizione improntata ad un minore formalismo, che ha ammesso che il ricorso redatto non come documento informatico con sottoscrizione digitale, ma in forma cartacea non diverge in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento, tale da dover essere considerato del tutto inesistente; non potendo quindi essere ritenuto nullo, a causa della mancanza di una espressa previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale, ne è ammessa la regolarizzazione su ordine del giudice.

Nel caso all’esame del tar non è stato necessario per il Collegio ordinare la regolarizzazione essendo stato il ricorso sottoscritto, seppure tardivamente, con firma digitale.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri