Negoziazione della clausola di reso nei contratti business to business e ragionamento presuntivo

Negoziazione della clausola di reso nei contratti business to business e ragionamento presuntivo


Presunzione – Contratto in genere, atto e negozio giuridico – Contratti tra professionisti – Presunzione di vessatorietà della clausola – Caratteri di gravità e concordanza del ragionamento presuntivo

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Se il ragionamento presuntivo non presenta i crismi della gravità e concordanza e, quindi, non risulta raggiunta la prova per presunzione semplice del fatto ignoto, non si può predicare alcuna inversione dell’onere della prova a carico del sanzionato circa l’avvenuta effettiva negoziazione della clausola di reso.

Il meccanismo di inversione dell’onere della prova, scandito nell’art. 34, comma 5, del codice del consumo, può trovare applicazione solo a rapporti business to consumer e non anche, come nel caso di specie, business to business.

Nei contratti del tipo B2B (business to business), ossia tra operatori commerciali, non vale la presunzione di vessatorietà della clausola inserita in uno schema di contratto, legalmente prevista per i soli contratti tra professionista e consumatore, ovvero B2C (business to consumer).

La regola, secondo cui incombe sul professionista l’onere di provare che la clausola predisposta unilateralmente sia stata oggetto di specifica trattativa, riguarda solo l’ipotesi in cui la controparte contrattuale sia un consumatore, non potendo, perciò solo, estendersi, da un lato, ai rapporti tra professionisti; dall’altro, alle relazioni asimmetriche tra imprese del terzo contratto.

(Nella fattispecie in esame, il Collegio non ravvisa i due elementi perfezionativi dell’istituto presuntivo.

Non ricorre la gravità, ovvero l’attitudine dimostrativa della presunzione anche in termini di solidità della deduzione inferenziale alla sua base, atteso che, dall’istruttoria svolta in sede procedimentale dall’Autorità preposta, emerge un quadro non univoco in cui, alla luce della complessiva regolazione del rapporto contrattuale, la clausola di reso non ha trovato applicazione omogenea.

Non sussiste il requisito della concordanza, ovvero la relazione armonica del risultato del ragionamento presuntivo con i complessivi esiti probatori emersi in sede istruttoria, stante la presenza di emergenze documentali di segno opposto e dissonanti, quali le risposte rese da alcuni panificatori da cui emerge lo svolgimento di trattative individuali). (1)

 

        (1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2022, nn. 3293, 3294 e 3295, 3334, 3335, 3338, 3339 e 3340.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

PRESUNZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri