Natura perentoria del termine per chiedere la discussione in udienza da remoto

Natura perentoria del termine per chiedere la discussione in udienza da remoto


Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze da remoto - Discussione – Istanza – Termine ex art. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020, come convertito in legge dall'art. 1, l. n. 70 del 2020 – Art. 73, comma 1, c.p.a. – Applicabilità – Conseguenza – Natura perentoria del termine. 

              I termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti - cui deve essere assimilato quello per chiedere la discussione da remoto, alla luce anche dell’espresso richiamo fatto dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020, come convertito in legge dall'art. 1, l. n. 70 del 2020, quanto alle cause in trattazione nel merito, al “termine per il deposito delle memorie di replica” - hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, oltre che delle esigenze di corrente funzionalità degli Organi e degli Uffici della Giustizia Amministrativa specificamente prese in considerazione nel quarto periodo del citato comma 1 dell’art. 4, d.l. n. 28 del 2020. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri