Natura di FORMEZ PA

Natura di FORMEZ PA


Pubblica amministrazione – Formez PA – Natura di organismo in house – Condizione.

Perché Formez PA possa essere organismo in house di un’amministrazione, con conseguente possibilità di affidamento diretto dei contratti, è necessario che la singola amministrazione centrale entri a fare parte dell’associazione (1). 

 

(1) Ha preliminarmente ricordato la Sezione che Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. – ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6 (Riorganizzazione del Centro di formazione studi - Formez) è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che rende altresì parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilità e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove società, agli atti di straordinaria amministrazione. 

LA Sezione ha poi chiarito che la conclusione alla quale è pervenuta risulta avvalorata dal fatto che l’art. 1, d.lgs. n. 6 del 2010 sottopone Formez al “controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che rende altresì parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilità e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove società, agli atti di straordinaria amministrazione”; l’attività di controllo dunque è riferita specificamente al Dipartimento della Funzione Pubblica. Appare congruo ritenere che tale attività di controllo il Dipartimento possa svolgerla anche per le amministrazioni associate ma non anche per quelle che, non associandosi, manifestano un legame più debole con Formez PA.

L’art. 2, comma 2 (nonché l’art. 5 dello Statuto) prevede che Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1 riferendosi inequivocabilmente alle amministrazioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, “possono entrare a far parte dell'associazione”. Sotto altro aspetto l’articolo 5 dello Statuto individua la finalità di Formez PA nella funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati.

È vero che l’art.  2, comma 1, nella parte in cui utilizza la locuzione “le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate”, nonché l’art. 2, comma 3, ove si fa riferimento alle amministrazioni “centrali e associate”, sembra distinguere le amministrazioni statali centrali da tutte le altre che, invece, devono/possono associarsi; tuttavia, si deve ritenere che in presenza di un dato normativo ambiguo debba prevalere, almeno allo stato, l’interpretazione meno estensiva per evitare possibili contrasti con la normativa eurounitaria. In caso contrario, si ammetterebbero affidamenti diretti di contratti da parte di pubbliche amministrazioni che non esercitano sull’organismo affidatario “il controllo analogo” richiesto dal diritto eurounitario.

Il legame funzionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed i singoli Ministeri è limitato alle sole funzioni di impulso e coordinamento mentre del tutto assente è l’inquadramento strutturale dei Ministeri nella Presidenza del Consiglio dei Ministri (“Sotto il profilo strutturale non sussistono legami tra il Dipartimento della funzione pubblica, incardinato nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le altre amministrazioni pubbliche. Deve osservarsi, tra l’altro, che l’art. 97 della Costituzione riserva al Presidente del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso e di coordinamento dell’attività dei Ministri finalizzate ad assicurare l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, affermando, per contro, la responsabilità individuale dei Ministri per gli atti dei loro dicasteri”).

 


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

AMMINISTRAZIONE dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri