Motivi aggiunti in appello nel rito appalti

Motivi aggiunti in appello nel rito appalti


Processo amministrativo – Rito appalti – Appello – Motivi aggiunti ex art. 120, comma 7, c.p.a. – Limiti.

 

         Il principio sancito dall’art. 104, comma 3, c.p.a. – secondo cui in appello “Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” – si estende anche nel rito appalti, con la conseguenza che il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. – che, nella formulazione anteriore al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” – si applica solo con riferimento al primo grado di giudizio (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che l’art. 104, comma 3, c.p.a., ammette i motivi aggiunti in grado d’appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, evenienza nella quale non ci si trova tanto in presenza di una domanda nuova quanto di un’articolazione della domanda già proposta al Tribunale amministrativo regionale; i motivi aggiunti non sono invece ammessi nella diversa ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure.

Questo principio si applica anche alle impugnative degli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, ove l’art. 120, comma 7, c.p.a. – nella formulazione anteriore al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – prevede che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” solo con riferimento al primo grado di giudizio, ma non già per il grado di appello, per il cui svolgimento l’art. 120, comma 11, c.p.a. non richiama la regola del comma 7 ma solo quelle dei commi 3, 6, 8 e 10 e, dopo la novella del 2016, anche dei commi 2 bis, 6 bis, 8 bis e 9; ciò per l’ovvia ragione che, in virtù del generale principio di cui all’art. 104, comma 3, c.p.a., non è possibile impugnare, con motivi aggiunti, un atto sopravvenuto alla sentenza già gravata né, a fortiori, è possibile impugnare la sentenza di prime cure che si sia pronunciata sulla legittimità dell’atto di gara sopravvenuto alla prima sentenza.  


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri