Motivi aggiunti impropri e istanza di fissazione di udienza – interruzione del termine di perenzione

Motivi aggiunti impropri e istanza di fissazione di udienza – interruzione del termine di perenzione


Processo amministrativo – Domanda di fissazione di udienza – Motivi aggiunti impropri – Esclusione. 

Processo amministrativo – Perenzione – Termine – Interruzione. 

 

     L’istanza di fissazione dell’udienza estende i suoi “effetti propulsivi” ai motivi aggiunti impropri proposti, nel senso cioè che, proposti motivi aggiunti impropri, il ricorrente, anche per ragioni di economia processuale legate al carattere unico e unitario del processo, non è tenuto a presentare istanze di fissazione separate e autonome per ciascuno dei motivi aggiunti predetti

  

         Per interrompere il maturare del termine di perenzione di un giudizio non basta un qualsivoglia atto di impulso processuale – nemmeno se si tratti dei motivi aggiunti di ricorso – , essendo sempre indispensabile l’atto specifico a ciò deputato, che è l’istanza di fissazione dell’udienza;  come il deposito del solo ricorso, senza istanza di fissazione, non impedisce la perenzione, così non la impedisce il deposito dei motivi aggiunti, se l’istanza di fissazione (che è unitaria) è tardiva (1)

​​​​​​​(1) Cons. St., sez. III, 18 luglio 2013, n. 3911; id., sez. IV, 14 aprile 2020, n. 2411.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, MOTIVI aggiunti

GIUSTIZIA amministrativa, PERENZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri