Misure restrittive anticovid nel settore scolastico nella regione Emilia Romagna
Misure restrittive anticovid nel settore scolastico nella regione Emilia Romagna
Covid-19 – Emilia Romagna – Didattica digitale integrata - Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - Ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 3 del 2021 – Va sospesa.
Deve essere sospesa l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 3 del 8 gennaio 2021, nella parte in cui ha disposto che su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado svolgono esclusivamente attività didattica tramite ricorso alla didattica digitale integrata – DDI, introducendo detta ordinanza per l’intero territorio regionale in tema di misure idonee al contenimento del contagio da virus Covid–19 un regime più restrittivo di quello previsto dal d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (1).
(1) Ha chiarito il decreto che l’impugnata ordinanza non si sottrae ai profili di illegittimità sub specie della figura dell’eccesso di potere per insufficienza ed illogicità di motivazione e difetto di istruttoria di cui al quinto motivo di gravame ove si consideri, in particolare, che: a) nel provvedimento de quo non vi è riferimento a dati o indici specificatamente e univocamente attinenti al settore della scuola secondaria di secondo grado; b) ove avvenuta, la rilevazione della situazione epidemiologica da cui trarrebbe linfa la qui contestata misura si riferirebbe comunque ad un periodo temporale durante il quale le scuole secondarie erano chiuse da tempo; c) non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero ad un giudizio prognostico circa un più che probabile che non incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado; d) che in ogni caso neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici distribuiti sul territorio regionale più che in altri contesti;
Ha aggiunto il decreto che l’impugnata ordinanza regionale va immotivatamente (e, in definitiva, ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva (se non a conculcare integralmente) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonché di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità dei discenti, condizioni di benessere che non appaiono adeguatamente (se non sufficientemente) assicurate con la modalità in DAD a mezzo dell’utilizzo di strumenti tecnici costituiti da videoterminali (di cui peraltro verosimilmente non tutta la popolazione scolastica interessata è dotata); l’attività amministrativa di adozione di misure fronteggianti situazioni di pur così notevole gravità non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti, dovendo l’agire della P.A. svolgersi in un quadro di bilanciamento delle tutele di entrambe le esigenze pubbliche in rilievo, quella sanitaria e quella del diritto all’istruzione; g) d’altra parte, avuto riguardo al perseguimento delle finalità sottese all’adottate misure di divieto di didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado rappresentate in particolare dalla necessità di evitare assembramenti e sovraffollamenti, l’Amministrazione procedente può agire con misure che incidono, “a monte” sul problema del trasporto pubblico di cui si avvale l’utenza scolastica e “a valle” con misure organizzative quali la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a scuola (ove, quest’ultime, s’intende, logisticamente possibili) e ferma restando una più stringente attività di controllo sugli adempimenti costituiti dall’uso dei dispositivi di protezione personale, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e l’uso di gel igienizzanti e sanificanti.
Anno di pubblicazione:
2021
Materia:
SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Emilia Romagna
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri