Metodo alternativo di contrasto alla Xylella

Metodo alternativo di contrasto alla Xylella


Ambiente – Ulivi – Puglia – Infezione Xylella Fastidiosa - Delibera di Giunta regionale Puglia n. 1890 del 2018 – Non va sospesa

            Non può essere sospesa in sede cautelare la delibera di Giunta regionale Puglia n. 1890 del 24 ottobre 2018, avente ad oggetto “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015”, dal momento che il metodo alternativo di contrasto alla Xylella prospettato e finalizzato al controllo del batterio, non risulta adottato da organismi ufficiali nazionali, né avallato dagli organi comunitari o dall’EFSA, né corroborato dal buon esito di sperimentazioni di lungo periodo delle quali sia stata acclarata in modo compiuto l’effettiva efficacia; dunque, esso allo stato non può dirsi, secondo oggettivi criteri di evidenza scientifico-sperimentale, preferibile, quanto a capacità di contenimento della diffusione del batterio, alle misure poste a base del vigente piano di azione regionale e nazionale (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che della correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuta si trae conferma dal rapporto dell’aprile 2019 con il quale l’EFSA, aggiornando la sua valutazione dei rischi da Xylella fastidiosa, ha confermato l’importanza dell’attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate. Ne viene che lo strumentario attualmente disponibile di mezzi utili al contenimento del morbo appare invariato e, pertanto, ancora coerente con gli artt. 3 bis, 6 e 14 della dec. UE n. 789/15, in quanto proporzionale all’interesse da salvaguardare - come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con la pronuncia n. 78 del 9 giugno 2016 (punti 58-62), la quale ha confermato appieno il puntuale rispetto, da parte della stessa Decisione, dei principi di precauzione e proporzionalità, nonché la sussistenza di un adeguato presupposto scientifico legittimante le misure ivi prescritte. D’altra parte, sempre secondo la Corte UE, “la Commissione ha potuto legittimamente considerare che l'obbligo di rimozione immediata delle piante infette era una misura appropriata e necessaria per impedire la diffusione del batterio Xylella. Inoltre, per quanto riguarda il carattere rigorosamente proporzionato di tale obbligo, non è stata prospettata alcuna misura alternativa meno gravosa, per quanto riguarda le piante infette, che sarebbe idonea a raggiungere questo stesso obiettivo” (punto 62); su questa plausibile base di ragionamento il giudice di prima istanza ha ritenuto sostanzialmente invariato il quadro istruttorio e ancora valido l’impianto dispositivo che Ministero e Regione Puglia hanno inteso ricavarne, donde la non necessità del rinnovo - a condizioni immutate - delle questioni pregiudiziali già poste alla Corte di Giustizia UE.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

AMBIENTE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri