Mappatura, in Emilia Romagna, dei punti di raccolta di scommesse lecite, che non rispettano i limiti di distanza

Mappatura, in Emilia Romagna, dei punti di raccolta di scommesse lecite, che non rispettano i limiti di distanza


Giochi – Scommesse – Distanze da luoghi sensibili - Emilia Romagna – Mappatura punti di raccolta che non rispettano i limiti di distanza – È atto immediatamente lesivo. 

 

         La mappatura dei punti di raccolta di scommesse lecite, che non rispettano i limiti di distanza previsti dalla l. reg. Emilia Romagna 28 ottobre 2016, n. 18, è atto immediatamente lesivo dell’interesse dei titolari dei detti punti di raccolta e deve dunque essere subito impugnato, risultando i successivi provvedimenti di chiusura delle attività del tutto vincolati, consequenziali e senza alcuna nuova ponderazione di interessi, invero già compiuta a monte in tutto e per tutto dal legislatore regionale (1). 

  

(1) Ha preliminarmente ricordato la Sezione che la l. reg. Emilia Romagna 28 ottobre 2016, n. 18 ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse compresi i c.d. corner dai luoghi sensibili ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. La Giunta regionale ha, con delibera del 2017, ha onerato i Comuni a procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza. 

Nel caso sottoposto all’esame del Tar Bologna, il Comune di Cattolica ha approvato la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio indicando, per quanto riguarda l’esercizio della ricorrente, la vicinanza (soli 69 mt.) con una casa Famiglia, annoverabile tra i luoghi sensibili. 

Trattasi di atto amministrativo generale non già contenente volizioni astratte esplicanti effetto lesivo solo al momento dell’adozione degli atti applicativi, ma di atto scindibile in distinte ed autonome determinazioni, autonomamente lesive delle posizioni di ciascun titolare di sale giochi o scommesse ove emerga icto oculi la violazione dei predetti limiti di distanza, che secondo la richiamata normativa regionale preclude l’esercizio dell’attività se non a fronte della prevista possibilità di delocalizzazione. 

Quanto, nel caso all’esame della Sezione, alla tempestività dell’impugnazione, ha ricordato la sentenza che ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo di contenuto lesivo la “piena conoscenza” può essere infatti acquisita oltre che dalla pubblicazione e/o comunicazione personale anche aliunde purché sussistano una serie di circostanze, indizi e riscontri idonei a confortare la suddetta conoscenza (Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5805).

Nel caso di specie la conoscenza in capo alla parte ricorrente non deriva dal mero deposito in giudizio ad opera delle controparti, circostanza di per sé irrilevante (Tar Milano, sez. I, 21 febbraio 2020, n. 358) ma dal consapevole richiamo ed allegazione effettuata dalla stessa ricorrente, pacificamente sintomatica della piena conoscenza. 

Se infatti il mero il mero deposito in giudizio ad opera delle controparti della determinazione pregiudizievole non può essere in alcun modo qualificato come evento idoneo, di per sé, ad integrare la conoscenza dell'atto, ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459; id., sez. III, 26 agosto 2016, n. 3790) non sussistendo un onere di consultazione quotidiana degli atti del fascicolo d'ufficio da parte del difensore, diversamente il deposito effettuato dalla stessa parte legittimata ad impugnarlo è circostanza idonea. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIOCHI e SCOMMESSE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri