Mancata riassunzione del processo dopo il deposito di una sentenza della Corte di Giustizia ue

Mancata riassunzione del processo dopo il deposito di una sentenza della Corte di Giustizia ue


Processo amministrativo – Sospensione del giudizio – Per pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia ue – Pubblicazione della sentenza - Mancata riassunzione con deposito istanza di fissazione di udienza – Estinzione del giudizio. 

    La mancata riassunzione del giudizio nei termini previsti dall’art. 80 c.p.a. a seguito del deposito di una sentenza della Corte di Giustizia comporta la perenzione del ricorso e l’estinzione del giudizio nel caso in cui l’udienza non sia stata già fissata d’ufficio (1). 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’art. 80, comma 1, c.p.a., indica le parti come soggetti tenuti alla prosecuzione del giudizio. 

Ad avviso del giudice di appello (Cons. St., Sez. IV, n. 1681 del 2021) di fronte alla oggettiva ripresa del giudizio a seguito dell’esercizio di poteri officiosi di fissazione, nessuna funzione utile avrebbe potuto sortire un’eventuale attività compiuta dalla parte, essendosi già interamente realizzato in rerum natura l’evento (ossia, la prosecuzione del giudizio) in funzione del quale l’art. 80, comma 1, c.p.a. pone anche a carico delle parti processuali la responsabilità dell’ordinata e sollecita gestione del processo. 

Secondo l’esegesi sposata nella sentenza in questione la parte è onerata della presentazione dell’istanza di fissazione udienza, e nel caso in cui si ritenga che la stessa sia condizione di procedibilità dell’appello, qualora vi sia fissazione d’ufficio, sarà sempre possibile chiedere l’errore scusabile ( in fondo concedibile perché il principio di strumentalità delle forme scusa la parte a fronte di un’attività intrapresa dal giudice ex officio che la induce a ritenersi esonerata dall’onere).  

Una simile conclusione non viene raggiunta e non si potrebbe raggiungere nel caso in cui l’udienza non fosse fissata d’ufficio e ciò in quanto diversamente opinando, in caso di mancata fissazione d’ufficio dell’udienza il Giudice non potrebbe giammai decretarne l’estinzione per inattività delle parti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 35 e 85 c.p.a. ​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri