Limiti dimensionali su appello di sentenza con riproposizione di motivi del ricorso di primo grado, che costituiscono atto di riassunzione di un giudizio davanti al giudice civile

Limiti dimensionali su appello di sentenza con riproposizione di motivi del ricorso di primo grado, che costituiscono atto di riassunzione di un giudizio davanti al giudice civile


Processo amministrativo - Principio di sinteticità – Deroga ai limiti dimensionali – Appello di sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso con riproposizione di motivi del ricorso di primo grado, che costituiscono atto di riassunzione di un giudizio davanti al giudice civile – Accolto autorizzando 100.000 caratteri 

    Deve essere accolta nei limiti dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 - autorizzando 100.000 caratteri calcolati con esclusione di spazi, epigrafe, dispositivo e riassunto iniziale - l’istanza di deroga ai limiti dimensionali motivata dall’esigenza di attaccare la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso, e di riproporre i motivi del ricorso di primo grado, che a loro volta costituiscono atto di riassunzione di un giudizio davanti al giudice civile (1). 

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(1) Ha chiarito il decreto che la “riassunzione” di un precedente giudizio implica e richiede la “riproduzione sostanziale” di un precedente atto processuale, senza novazione, ma non necessariamente la “riproduzione formale” e pedissequa, specie quanto la struttura dell’atto da riassumere non è conforme ai parametri vigenti per gli atti del processo amministrativo. 

Pertanto, la circostanza che il ricorso alla Corte di appello e che il ricorso al Tar fossero insolitamente lunghi (circa 130 pagine ciascuno), non costituisce di per sé giusta causa di deroga ali limiti dimensionali nel giudizio di appello. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri