Limiti al criterio della competenza del foro del pubblico impiego

Limiti al criterio della competenza del foro del pubblico impiego


Processo amministrativo – Competenza – Riconoscimento a militare di anzianità di servizio - Atto emesso da un organo centrale dello Stato ed idoneo a produrre effetti sull’intero territorio nazionale – Foro del pubblico impiego – Esclusione.

 

        La controversia avente ad oggetto il Decreto dirigenziale, con il quale ad un ufficiale dei ruoli speciali a esaurimento dell’Arma dei carabinieri non è stata riconosciuta l'anzianità di servizio in conformità all'art. 2212 duodecies, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per il passaggio in ruolo, deve essere impugnato dinanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, e non in quella del Tar competente in relazione alla sede di servizio del militare, trattandosi di atto emesso da un organo centrale dello Stato ed idoneo a produrre effetti sull’intero territorio nazionale, con la conseguenza che non può essere ricondotto nel novero degli atti plurimi impugnabili autonomamente presso la sede di servizio del dipendente (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione, richiamando un proprio precedente in termini (24 febbraio 2017, n. 887), che, laddove l’atto impugnato sia stato emesso da un’Amministrazione centrale e non abbia effetti limitati ad una sola Regione, non può trovare applicazione il comma 2 dell’art. 13 c.p.a. giacché il provvedimento non si riferisce al solo ricorrente ma, al contrario, disciplina lo status di plurimi soggetti (Cons. St., A.P., nn. 37 del 2012, 20 del 2011 e 6 del 2011, tutte relative a controversie in cui non è stato applicato il criterio del “foro del pubblico impiego” per atto emanato da autorità centrale con effetti su tutto il territorio nazionale ovvero coinvolgente una pluralità di impiegati).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri