Limitazioni degli spostamenti in Sicilia nel periodo di emergenza Covid-19

Limitazioni degli spostamenti in Sicilia nel periodo di emergenza Covid-19


Covid-19 – Sicilia – Limitazioni negli spostamenti – Ordinanza del Presidente della regione Sicilia – Non va sospesa 

 

         E’ inammissibile l’appello proposto avverso il decreto del Tar Palermo che ha respinto l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza del Presidente della regione Sicilia che ha escluso, in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’applicabilità, nel territorio regionale, delle disposizioni di cui all’art. 3 d.P.C.M. 14 gennaio 2021, che autorizzano spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone, mancando la prova di un pregiudizio irreparabile in re ipsa per diritti fondamentali della persona, per il solo fatto che vi sia una limitazione ulteriore della libertà di circolazione (1). 

 

Il decreto ha premesso che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale deve ritenersi, di norma, inammissibile sia per ragioni testuali legate alla lettera della legge che per ragioni sistematiche, in quanto né previsto, né configurabile, in via distinta ed autonoma, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., e altresì prevedendo il codice di rito l’appellabilità delle sentenze e delle ordinanze (art. 62 e 100, c.p.a.) e non anche dei decreti. Data la premessa, la conseguenza è che la questione di revisione e/o riforma del decreto va trattata - salvo casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanziale decisorio - nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione della conseguente camera di consiglio (la cui ordinanza cautelare potrà semmai a letterale tenore dell’art. 62 c.p.a. formare oggetto di appello cautelare). 

Tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, come negli eccezionali casi di un decreto cui non segua affatto una camera di consiglio o in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale con incidenza sul merito del giudizio con un pregiudizio irreversibile (di talché residuino al limite questioni risarcitorie) dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado. 

 

Nella specie, nella Regione Siciliana, pur non essendo autorizzati gli spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nel limite di due persone, restano autorizzati gli spostamenti per lavoro, salute, e per ben più generiche situazioni di “necessità” (tali da comprendere un ampio novero di serie esigenze individuali che possano in concreto prevalere, secondo un ragionevole bilanciamento, sulla primaria esigenza solidaristica, sociale ed economica, di contenimento dei contagi). In definitiva, ciò che resta precluso nella Regione Siciliana, in aggiunta ai divieti nazionali, sono gli spostamenti “non necessari”, la cui inibizione, proprio perché si tratta di spostamenti “non necessari”, non è suscettibile di arrecare alcun pregiudizio grave e irreparabile in re ipsa a diritti fondamentali della persona. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Sicilia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri