Legittimo l’accordo fra una società e una Fondazione I.R.C.C.S. per la validazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2

Legittimo l’accordo fra una società e una Fondazione I.R.C.C.S. per la validazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2


Covid-19 – Sanità - Test per diagnosi di infezione Covid-19 – Accordo tra società e Fondazione I.R.C.C.S. - Legittimità – Gara – Non occorre. 


    E’ legittimo l’accordo – che non deve essere preceduto da una gara pubblica – fra una società e una Fondazione I.R.C.C.S. per la validazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, non configurando né una concessione di bene pubblico, per la mancanza dell’elemento dell’esclusività del bene oggetto di concessione e perché esso ha ad oggetto non un elemento strutturale ma un'attività funzionale, né un contratto relativo ad attività strumentali rispetto a quelle istituzionali degli I.R.C.C.S., ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, perché tale accordo è relativo ad attività propriamente istituzionale della Fondazione, e in quanto tale è disciplinato dall’art. 8, commi 4 e 5, del predetto d.lgs. n. 288 del 2003 (1). 

(1) Ha chiarito la Sezione che dal complesso della richiamata disciplina si ricava che per “attuare comuni progetti di ricerca”, “praticare comuni protocolli di assistenza” ed “operare la circolazione delle conoscenze” la forma della collaborazione è sostanzialmente libera (“misure idonee”), mentre (soltanto) lo sfruttamento industriale è soggetto ad una disciplina del contratto piuttosto analitica (a tutela degli interessi patrimoniali portati dalla parte pubblica).

​​​​​​​Ha aggiunto la Sezione che l’accordo fra un I.R.C.S.S. e una persona giuridica privata tendente alla validazione e alla sperimentazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 non deve essere preceduto da una procedura di evidenza pubblica, la cui funzione proconcorrenziale è quella di creare artificialmente le condizioni di concorrenza in settori e nei confronti di soggetti che naturalmente potrebbero determinarsi alla stipula secondo logiche di segno diverso, in quanto nella fattispecie un problema di concorrenza non si pone, perché – a differenza del contratto di appalto e della concessione - strutturalmente non vi è una limitazione nella scelta dell’amministrazione ad un solo partner, la ricerca essendo “aperta” , e difetta dunque, in ragione della struttura “aperta” del relativo settore di attività, l’obbligo di evidenza pubblica (a questo dato peraltro si aggiunge il profilo della difficile coniugabilità del principio di concorrenzialità e del relativo corollario dell’evidenza pubblica con le sperimentazioni e le validazioni condotte dall’IRCCS su iniziativa del privato, aventi ad oggetto “invenzioni” suscettibili di tutela brevettuale).  


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Sanità

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri